Report I-Com: “Risolvere nodo della questione territoriale per un riordino del modello distributivo e il ridimensionamento dell’offerta dei giochi in una cornice di regole chiare e determinate”

“Alla luce delle criticità generate dalla gestione dell’emergenza sanitaria, la vera questione da affrontare è quindi quella del riordino del modello distributivo e il connesso ridimensionamento dell’offerta dei giochi all’interno di una cornice di regole di riferimento chiare e determinate. Ciò significa rendere stabile il quadro normativo e fiscale consentendo anche alle imprese di programmare i propri investimenti”.

“Il punto da cui partire è proprio la risoluzione della questione territoriale a cominciare dai principi espressi dall’intesa siglata in Conferenza unificata nel settembre 2017. Il tema del riordino del settore dei giochi è a ragione anche presente nella Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2021, quale disegno di legge collegato alla legge di Bilancio. Verso questo scopo ad agosto 2021 è stata pure costituita la Commissione monocamerale d’inchiesta sul gioco d’azzardo, per mettere ordine nella matassa della gerarchia delle fonti e creare una normativa al passo coi tempi”. E’ quanto sottolinea il Report “Oltre le incertezze – Verso il riordino del gioco legale” realizzato da I-Com Istituto per la competitività, in merito alla questione territoriale in materia di gioco pubblico.

“Molte legislazioni regionali e comunali – si ricorda – prevedono che tra i locali ove sono ubicate le sale da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima. I cosiddetti luoghi sensibili rispetto ai quali deve essere rispettata una distanza minima sono, ad esempio, le scuole, i centri di formazione, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, gli ospedali, le strutture operanti in ambito sanitario o socio­sanitario, i luoghi di aggregazione giovanile e gli istituti di credito. A ciò si aggiungono anche le ordinanze sindacali ex articolo 50, comma 7 del Testo unico degli enti locali (TUEL), con le quali i sindaci hanno imposto restrizioni orarie di apertura e chiusura degli esercenti di giochi e scommesse”.

“Il contenzioso è sorto di conseguenza su tutto il territorio italiano da un lato perché sembrava che la materia fosse annoverabile tra quelle di competenza esclusiva dello Stato (ordine pubblico) e dall’altro perché norme regionali e ordinanze comunali sembravano ledere la libertà economica degli esercenti le attività di giochi e scommesse. In più occasioni è stata infatti sollevata innanzi alle competenti sedi giudiziarie la seguente questione giuridica: se il questore fosse tenuto, allo scopo di rilasciare l’autorizzazione o il rinnovo delle concessioni in scadenza oltre i termini di proroga, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia, ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra cui proprio quelle regionali in tema di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, e le ordinanze sindacali”.

Si ricorda come l’intesa Stato Regioni del settembre 2017 “doveva essere recepita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli effetti discendenti dall’intesa non possono essere quindi considerati cogenti e con efficacia vincolante, visto che tale decreto non è mai ancora intervenuto. L’atto concretizza, però, un accordo tra gli enti istituzionali che partecipano alla Conferenza unificata ed è quindi espressione di principi e regole comuni trovati a partire da una sintesi delle posizioni e degli interessi di cui sono portatori. In questo senso costituisce quindi una linea di indirizzo uniforme per le future azioni che gli stessi enti dovranno intraprendere al fine di creare un quadro regolatorio omogeneo sul territorio nazionale”.

Per comprendere meglio la natura del contenzioso si richiamano nel Report alcuni recenti interventi giurisprudenziali. “La risposta del Consiglio di Stato alla richiesta di parere dell’Ufficio legislativo ­ Finanze del MEF (procedure di selezione per l’affidamento delle concessioni per la raccolta in rete fisica di scommesse su ogni tipo di evento sportivo e non) del 27 marzo 2019 e due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia dell’ottobre 2021″.

“Il parere del CdS rileva diverse criticità in merito ai rapporti con le autonomie territoriali e in particolare alla mancata considerazione dei contenuti dell’intesa del 7 settembre 2017. L’ADM e il Ministero sono stati invitati a valutare gli interventi correttivi del documento di gara, riconoscendo tra le righe che alla luce della mancanza di un intervento del legislatore in materia, qualsiasi operazione sembra complicata da portare avanti. Con le sentenze di ottobre 2021, invece, il tribunale si è pronunciato accettando i ricorsi per l’annullamento di due ordinanze comunali, ritenendo necessario che nell’attesa di un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale, gli enti locali debbano consultare l’ADM prima di introdurre una disciplina restrittiva nei rispettivi territori”. cr/AGIMEG