Ippica, Mipaaf: stabiliti importi 2018 per concessione e rinnovo autorizzazioni licenze ippiche

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha stabilito gli importi dovuti per la concessione e il rinnovo delle autorizzazioni a far correre (concessione colori) e delle licenze, per la registrazione dei cavalli, tasse, multe ed ogni altro diritto a partire dall’anno 2018, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti. Nell’articolo 2 si specifica che “L’operatore ippico già titolare di autorizzazione/licenza che chieda di estendere, ad uno degli altri settori, la concessione o il rinnovo di uno stesso tipo di autorizzazione o licenza per la medesima durata temporale o la registrazione di uno stesso cavallo non è tenuto al versamento di ulteriori oneri”. L’Articolo 3 che “le istanze di concessione e di rinnovo delle autorizzazioni a correre hanno durata triennale o annuale sulla base della scelta dell’operatore; le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre devono essere presentate entro il 30 novembre dell’anno di scadenza. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell’importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre dell’anno successivo a quello di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione; limitatamente all’anno 2018 il termine per il rinnovo delle autorizzazioni a correre è fissato al 31 marzo 2018; in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la non erogazione dei relativi premi, ed il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile; i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2017 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell’autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 31 marzo 2018; per la partecipazione a corse all’estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2017, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 31 marzo 2018 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l’anno 2018, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall’emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori”.
All’articolo 4 si legge che “è fissato al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti. Limitatamente all’anno 2018 il termine per il rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievo fantino, fantino, aspirante cavaliere dilettante e cavaliere dilettante è fissato al 31 marzo 2018. In caso di rinnovo dopo la predetta data l’importo dovuto è raddoppiato, fermo restando che in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse”. Inoltre “E’ previsto l’importo di € 1.070,00, per i cavalli trottatori e i cavalli p.s.i., per “Iscrizione tardiva puledri nati nel 2018 e anni successivi, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell’anno successivo a quello di nascita della documentazione necessaria”, così come “e’ previsto, soltanto nell’anno 2018, per i per i cavalli trottatori e i cavalli p.s.i. nati nell’anno 2017 e precedenti, l’importo di € 1.070,00 per “Iscrizione tardiva cavalli nati nell’anno 2017 e precedenti, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno 2017 e non oltre il 31 agosto dell’anno 2018 della documentazione necessaria”.
All’Articolo 11 si sottolinea che  “Le Società di corse sono abilitate alla registrazione dei rinnovi a sistema, previa istruttoria delle stesse, a supporto degli uffici dell’Amministrazione ai quali deve essere trasmessa tutta la documentazione e che provvederanno alla verifica e alla convalida finale dei dati inseriti” e all’articolo 12 che “in caso di mancato accoglimento dell’istanza è prevista sull’importo da restituire una trattenuta pari al 30 percento per oneri istruttori ferma restando la restituzione integrale degli importi versati e non dovuti o versati in eccedenza”. Articolo 13 (finale): “Il presente provvedimento viene inviato all’Organo di controllo per la registrazione”. lp/AGIMEG