Consiglio di Stato: Confermata sentenza su diniego trasferimento per una ricevitoria Lotto. “Legittimo l’operato di AAMS”

La quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della titolare di una rivendita di tabacchi e ricevitoria del Lotto pugliese, che aveva impugnato la sentenza del TAR Bari, sul diniego di trasferimento della rivendita. Nel 2009 la titolare dell’esercizio in questione, infatti, aveva chiesto all’Ufficio regionale dell’AAMS l’autorizzazione a trasferire la rivendita in altro locale commerciale sito sempre nello stesso Comune. A sostegno della domanda di trasferimento la signora ha parlato di una “produttività della rivendita conseguita nell’ultimo biennio inferiore ai relativi parametri” “anche in ragione dell’avvenuto spopolamento della zona circostante l’esercizio commerciale”.L’Ufficio regionale non ha però accolto la domanda definendo il trasferimento “fuori zona” e rilevando “l’assenza del requisito costituito dal rispetto delle distanze dagli esercizi congeneri”. Adito il Tribunale amministrativo, la sentenza del 2010 ha pertanto rigettato il ricorso, giudicandolo “infondato “. Un giudizio confermato da Palazzo Spada che nella recente sentenza ha spiegato come “le ragioni della rilevata impossibilità da parte dell’Amministrazione dei Monopoli di accedere all’istanza di autorizzazione risiedono nel fatto che trattandosi di un trasferimento c.d. fuori zona, non sussisterebbe, in relazione al sito in cui si andrebbe a posizionare detta tabaccheria, il requisito della distanza con gli altri esercizi congeneri (previsto in oltre seicento metri)”. La scelta adottata dai Monopoli, è stata “organizzatoria e rimessa all’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione all’evidente scopo di razionalizzare l’assetto territoriale per ciò che riguarda la distribuzione delle rivendite nelle aree comunali onde assicurare unitamente al pieno soddisfacimento delle esigenze dell’utenza un equilibrio commerciale tra gli esercenti operanti in un settore peculiare”. “Il criterio posto a base della ripartizione in questione – si legge nella sentenza – è quello del limite dell’area in relazione all’influenza commerciale che la contrassegna e avuto riguardo a tale parametro non si può negare che il trasferimento chiesto dall’appellante rechi le connotazioni della tipologia propria del trasferimento “fuori zona” se è vero che la nuova località dove va a collocarsi la tabaccheria è posta a notevole distanza (cinque chilometri) si che il solo dato geografico-residenziale evidenzia trattarsi di nuova area a sua volta assoggettata all’influenza di altri esercizi per la pacifica esistenza di altre rivendite poste nella vicinanze”. In definitiva, “l’operato di AAMS si rivela immune dai vizi di legittimità dedotti col proposto gravame che, perciò va respinto”, concludono i giudici. im/AGIMEG