ADM, apparecchi Comma 7: chiarimenti, indicazioni e tempistiche su regolamentazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una Circolare contenente ulteriori chiarimenti, indicazioni e tempistiche in merito alla regolamentazione degli apparecchi senza vincita in denaro. “Con la Circolare n. 21 del 22 giugno 2021 sono stati forniti dei primi chiarimenti in merito alla determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 (da ora DRTEC), con cui sono state definite le nuove regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché alla determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (da ora DRA), con cui, invece, è stata definita la regolamentazione amministrativa di tali apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati. Si tratta di una riforma del settore che troverà il necessario completamento con l’emanazione del Decreto Ministeriale di individuazione delle nuove basi imponibili forfetarie ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e che per la complessità e la numerosità delle novità necessita, anche a seguito di diverse richieste degli operatori del settore, di un ulteriore intervento chiarificatore che consenta un’applicazione uniforme e certa delle norme regolatorie. Si ritiene, inoltre, necessario fornire indicazioni e direttive sulla tempistica di attuazione della riforma, nonché sulle modalità di presentazione delle istanze per la certificazione degli apparecchi e per il rilascio dei titoli autorizzatori.

Ulteriori chiarimenti sulle regole tecniche ed amministrative

Per dipanare eventuali dubbi interpretativi deve chiarirsi, innanzitutto, il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 5 della DRA allorchè si fa riferimento agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, già installati alla data del 1° giugno 2021. Rientrano in tale casistica tutti gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici esistenti e regolarmente installati almeno una volta sul territorio nazionale prima del 1 giugno 2021 e mai dismessi. Per tali apparecchi e per quelli installati prima del 1° gennaio 2003, come già chiarito con la precedente circolare, è richiesto al proprietario di presentare una autocertificazione che ha ad oggetto la conformità degli stessi alle regole tecniche vigenti, nonché la relativa ubicazione, ai fini del rilascio del successivo nulla osta di esercizio grazie al quale potranno rimanere in esercizio sino al 31.12.2023, termine alla scadenza del quale gli stessi dovranno essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti oppure dismessi. A tal proposito si chiarisce che, per tali tipologie di apparecchi, qualora il produttore abbia cessato l’attività, la richiesta di verifica tecnica di conformità all’OdV, secondo quanto previsto all’articolo 11 della DRTEC potrà essere richiesta anche dal proprietario dell’apparecchio in questione. Nella suddetta autocertificazione è previsto anche l’obbligo di autocertificare la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità. Tale previsione, già presente nella legge, ha portata, naturalmente, diversa a seconda della tipologia di apparecchi a cui si riferisce: va da sé che si dovrà autocertificare la presenza di dispositivi meramente meccanici per gli apparecchi più semplici (ad esempio, lucchetti o etichette antieffrazione), fino ad arrivare a dispositivi di tipo elettronico per apparecchi più complessi o evoluti (ad esempio, antitamper o allarmi acustici e visivi). Con riferimento, invece, al contenuto della verifica tecnica da parte degli OdV, la DRTEC all’articolo 11 specifica che l’OdV avvia tale verifica mediante l’analisi della scheda esplicativa, della documentazione tecnica e di tutta la documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio e, sotto la propria responsabilità, valuta se procedere con le ulteriori verifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 che, comunque, devono essere sempre effettuate qualora l’apparecchio abbia almeno una delle caratteristiche di cui al successivo comma 4. Ne deriva che è rimessa all’OdV la responsabilità sulla tipologia di verifica da effettuare non essendo predeterminabile una specifica casistica o lista delle tipologie di apparecchi da sottoporre alle differenti verifiche. Si parte, pertanto, da una semplice analisi documentale che riguarderà l’assoluta maggioranza degli apparecchi anteriormente inquadrabili fra quelli meccanici ed elettromeccanici per arrivare, nel caso di apparecchi più complessi, a verifiche più approfondite (ad esempio l’esame del codice sorgente del programma di gioco o l’esame delle modalità di aggiornamento delle memorie elettroniche) che diventano obbligatorie negli specifici casi di cui al comma 4 dell’articolo 11. Con le Linee Guida sui controlli è fornito agli OdV l’elenco delle verifiche da effettuare. Per quanto riguarda, infine, alcune caratteristiche tecniche degli apparecchi, urge fornire le seguenti specifiche di dettaglio volte a chiarire meglio il dettato regolamentare dipanando dubbi ed interrogativi sorti nella filiera: – con riferimento all’articolo 6, comma 2 della DRA e la fattispecie degli apparecchi comma 7c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, l’impossibilità di azzeramento delle classifiche e dei record, nonché della visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati deve intendersi riferita alla resettabilità da parte del giocatore o del gestore e non, naturalmente, da parte del produttore (o manutentore) in sede di manutenzione straordinaria, intervento che sarà inserito nel registro delle manutenzioni. L’elenco di tali modelli di apparecchi, come specificato all’articolo 6, comma 6, delle DRA sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; – la definizione di “modico valore”, relativa ai prodotti di piccola oggettistica erogati al termine della partita in alcune tipologie di apparecchi, deve intendersi pari a 20 euro oltre a IVA; – gli apparecchi cd. “simulatori” possono appartenere, a seconda delle caratteristiche tecniche di produzione, così come certificate ed attestate dagli OdV, sia alla categoria dei comma 7c sia alla categoria dei comma 7-c ter; – nella targhetta che il produttore o l’importatore applica all’apparecchio deve essere riportato, fra l’altro, il costo della partita, fatta eccezione, per ovvi motivi, per gli apparecchi comma 7 c-ter. Il costo specifico della partita per il singolo apparecchio deve, invece, essere obbligatoriamente indicato dal gestore dell’apparecchio. Anche se non strettamente attinente al contenuto della DRTEC e della DRA è opportuno, da ultimo, chiarire in modo inequivoco la natura degli apparecchi c.d. “vinci-sempre” e cioè tutti quegli apparecchi che consentono un’attività di gioco in esito alla quale, qualunque sia il risultato di detta attività di gioco, l’apparecchio rilascia sempre un premio. Tali apparecchi non possono essere annoverati nella categoria dei distributori automatici bensì vanno inquadrati nell’ambito della categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S., in quanto prima dell’erogazione del bene (o meglio del premio) l’utente svolge un’attività di gioco. Il fatto che l’erogazione del premio sia slegato dal risultato dell’attività di gioco non esclude in alcun modo l’inquadrabilità in detta categoria, posto che la legge non richiede in alcun modo una percentuale di vincita minima o massima, rimanendo tale scelta nella esclusiva pertinenza del produttore. Prevale, pertanto, ed è in tal senso dirimente, l’attività di gioco che, qualora presente, attrae tali apparecchi nella sfera d’influenza e di applicazione delle regole tecniche e amministrative previste dal legislatore per gli apparecchi senza vincita in denaro.

Presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità e delle autocertificazioni.

Le richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi agli OdV e le autocertificazioni previste dall’articolo 4, commi 3 e 4 e dell’articolo 5, commi 3 e 4 della DRA devono essere presentate telematicamente. A tal fine il richiedente deve accedere all’Area Riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’utente ha a disposizione tre diverse modalità di autenticazione per l’accesso all’Area Riservata, attraverso SpId, CNS o CIE. All’interno dell’Area Riservata un’apposita funzionalità, dedicata specificamente agli apparecchi senza vincita in denaro, consentirà la presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità, di aggiornamento, di rilascio di titoli autorizzatori, di cambio di titolarità, le autocertificazioni ecc., a seconda del ruolo del soggetto agente, distinguendosi, a tale scopo, fra produttore, importatore e gestore/proprietario di apparecchi. Sarà altresì permesso all’utente di autorizzare soggetti terzi ad operare in nome e per proprio conto.

Tempistiche

Come noto, il termine di scadenza di tutti i nulla osta per la messa in esercizio esistenti è fissata al 31 dicembre 2021, data entro la quale dovranno essere richiesti nuovi nulla osta per la messa in esercizio in sostituzione dei precedenti, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022. Con la circolare n. 21 del 22 giugno 2021, alla quale si rimanda, sono stati chiariti gli adempimenti da porre in essere entro il 31 dicembre 2021 per gli apparecchi attualmente in esercizio. In previsione di tale scadenza si rende nota la tempistica con la quale si procederà al progressivo rilascio di tutti i nulla osta, sia in sostituzione di quelli esistenti che per i nuovi apparecchi oggetto di certificazione di conformità. A decorrere dalla pubblicazione delle Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi comma 7 sarà consentito ai produttori e agli importatori di apparecchi di porre in essere le attività finalizzate all’attivazione del processo di verifica e di valutazione della conformità degli apparecchi alle regole tecniche vigenti, interessando allo scopo l’OdV e fornendo allo stesso la documentazione a tal uopo necessaria. A far data dal 15 ottobre p.v. sarà disponibile all’interno dell’area riservata la funzionalità che consentirà ai produttori/importatori la presentazione telematica delle richieste di verifica tecnica di conformità agli OdV e l’emissione, da parte degli stessi, del relativo esito. A partire da tale data, le richieste ovvero le operazioni svolte precedentemente alla messa in linea della funzionalità in discorso dovranno essere, comunque, necessariamente inserite a sistema; in caso contrario l’applicativo in uso agli OdV non consentirà l’emissione di alcun esito. Si chiarisce, infatti, che l’attività eventualmente svolta “fuori linea” dall’OdV non può in alcun modo essere formalizzata con il relativo esito se non a seguito dell’inserimento, da parte del produttore/importatore, dell’apposita richiesta di verifica di conformità, per il tramite dell’applicativo messo a disposizione. Del pari, a partire dal 15 ottobre p.v. potranno essere presentate le autocertificazioni di cui agli artt. 4 e 5 della DRA volte al rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio la cui efficacia, si ricorda, decorrerà dal 1 gennaio 2022. Tali titoli autorizzatori saranno rilasciati a partire dal 15 novembre p.v., allorchè sarà reso disponibile agli Uffici territorialmente competenti, il necessario applicativo. A decorrere dal 31 ottobre p.v. l’Agenzia rilascerà le prime certificazioni derivanti dalla trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche condotte dagli OdV. A far data dal 15 novembre p.v. potranno essere presentate, per il tramite dell’applicativo indicato, le istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la distribuzione e la messa in esercizio degli apparecchi conformi alle nuove regole tecniche e contestualmente, come detto, saranno messi a disposizione degli Uffici territorialmente competenti gli applicativi informatici per il relativo rilascio. A decorrere dal 15 dicembre p.v. l’applicativo consentirà, infine, la presentazione delle richieste di cambio di ubicazione e di titolarità, di dismissione, le attestazioni di sospensione ai fini del pagamento dell’imposta e restituzione titoli autorizzatori, per la gestione amministrativa degli apparecchi senza vincita in denaro.

Presentazione degli esemplari di modello per la verifica tecnica di conformità alle regole tecniche vigenti

L’art. 11 della DRTEC delinea il contenuto e la finalità della verifica tecnica di conformità da compiersi da parte degli OdV. Nel rimandare alle Linee guida per gli OdV per la specifica degli esami da compiersi, in questa sede si chiarisce che ai sensi dell’articolo 11, comma 1 delle DRTEC, il produttore/importatore, ai fini della verifica tecnica di conformità, deve mettere a disposizione dell’Odv, anche con modalità che ne consentano l’esame da remoto, l’esemplare del modello di apparecchio (anche multipostazione) che intende produrre o importare, trasmettendo, altresì, la scheda esplicativa, l’estratto della scheda esplicativa, la documentazione tecnica, nonché tutta la documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio medesimo. La modalità di presentazione deve consentire all’OdV di valutare la conformità dell’esemplare di modello da certificare, restando in capo ad esso, nell’ambito delle proprie responsabilità e in virtù delle specifiche competenze tecniche possedute, la necessità o l’opportunità di procedere all’esame contestuale dell’apparecchio. Con successivi provvedimenti sarà definita e resa nota la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni presentate telematicamente”, concludono i Monopoli. cdn/AGIMEG