Piemonte, il Pd presenta proposta di legge su contrasto gioco d’azzardo patologico

Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito. Questo il nome della proposta di legge presentata dai consiglieri Pd del Piemonte Palcido, Reschigna e Ronzani. La proposta è stata depositata il 13 novembre scorso. “In Piemonte, con la capillare distribuzione sul territorio regionale degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito avvenuta soprattutto nell’ultimo quinquennio, si è registrato un vero e proprio picco di spesa pro capite, passando da 1.860.636.000,00 euro nel 2008 a 2.451.387.000,00 euro nel 2009, con un incremento del 31,75% in un solo anno” si legge nella relazione al provvedimento.

“Di pari passo con la diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociali, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, hanno approvato disposizioni legislative finalizzate a dettare norme per prevenire e contrastare il dilagare di tale fenomeno, che può anche avere pesanti ripercussioni sulla sicurezza urbana e sulle categorie sociali più vulnerabili. Si tratta, peraltro, di provvedimenti normativi simili, se non – addirittura – omogenei, il che sottolinea il grande ritardo da parte del Legislatore nazionale nell’intervenire per disciplinare la materia con disposizioni adeguate alla realtà attuale.

Pur nella consapevolezza dell’importanza e della necessità di adottare disposizioni organiche in materia, che tengano compiutamente conto di ogni aspetto, inclusi i profili socio-sanitari, la presente proposta di legge regionale intende, comunque, dettare alcune prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito nella nostra regione.

La proposta si compone di quattro articoli.

L’articolo 1, rubricato «Finalità» precisa che la proposta di legge contiene disposizioni volte a prevenire e arginare forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, svolto in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.

L’articolo 2, al fine di proteggere le categorie sociali maggiormente vulnerabili e di contrastare forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, prevede il divieto di nuova collocazione degli apparecchi da gioco come definiti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a una distanza inferiore a cinquecento metri da luoghi «sensibili», quali scuole, chiese, impianti sportivi, ricreativi e di aggregazione, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, nonché strutture ricettive per categorie protette.

L’articolo 3 della proposta di legge regionale prevede inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, una riduzione dell’aliquota IRAP dello 0,92% a favore di quegli esercenti che provvedano alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco installati presso i loro locali.

Infine, l’articolo 4 contiene una clausola valutativa, prevedendo, in particolare, che la Giunta regionale informi annualmente il Consiglio regionale, con una apposita relazione, sull’attuazione della legge e sui risultati da essa progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco d’azzardo lecito in Piemonte.

Ecco il testo integrale del provvedimento

Art. 1

(Finalità)

1.

La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, svolto in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.

Art. 2

(Distanza minima per la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco da azzardo lecito)

1.

Per tutelare categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, è vietata la nuova collocazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali di cui all’articolo 1 posti a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, nonché da luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli indicati al comma 1, tenuto conto del contesto e della sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Art. 3

(Incentivi per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo lecito)

1.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 2, comma 1 posti nei locali in cui si svolge l’attività.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1.

La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco d’azzardo lecito. A tal fine, la Giunta presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate in particolare in merito ai seguenti quesiti:

a) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

b) quali sono state le principali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

2.

La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito web ufficiale della Regione Piemonte, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.