Avv. Cino Benelli: “Non esiste regolamentazione che definisca limiti, obblighi e funzioni dei PVR. Necessario affrontare il problema in sede di riordino”

“I PVR rappresentano una figura atipica della filiera del gioco a distanza. Non esiste infatti una regolamentazione che definisca limiti, obblighi e funzioni dei PVR, che tuttavia sono un fenomeno che esiste nella prassi. Nello schema di convenzione del gioco fisico le figure della filiera sono ben definite, ovvero produttore, esercente, gestore e concessionario. Nelle convenzioni sul gioco a distanza esiste invece solo la figura del concessionario. L’articolo 5 della convenzione spiega infatti che il gioco a distanza si può commercializzare solo online. Tuttavia l’articolo 93 del tulps afferma che la raccolta online può essere svolta dal concessionario in proprio o da parte di terzi non meglio definiti, quindi può essere svolta anche in luoghi fisici”. E’ quanto ha detto Cino Benelli Avvocato amministrativista, esperto di giochi pubblici, appalti e concessioni, durante il Convegno “Gli Stati Generali del Diritto di Internet”, in corso alla Luiss.

“I limiti dei PVR oggi sono tracciati in negativo, ovvero di certo non possono svolgere attività di intermediazione. Ma chi verifica l’assenza di intermediazione? Tra l’altro ogni giudice può valutare ciò in modo differente da un altro. Inoltre l’articolo 27 del decreto legge 124/2019 che prevede il registro unico degli operatori di gioco comprende anche i titolari dei punti vendita di ricariche carte. In conclusione mi auguro che il problema sia affrontato in sede di riordino per dare una definizione precisa della figura dei PVR”, ha concluso. cr/AGIMEG