Via libera da parte della Commissione Ue, al termine del regolare periodo di stand still, al “Progetto di legge recante modifica degli articoli 10 e 20 della legge n. IX-325 della Repubblica di Lituania sul gioco” inviato dalla Lituania il 01 giugno scorso. Tale normativa modifica così gli articoli 10 e 20 della legge sul gioco: “Nel territorio della Repubblica di Lituania è vietato pubblicizzare il gioco, a eccezione dei nomi e dei marchi delle società di gioco e dei tipi di gioco offerti. Laddove tali informazioni figurino su un sito web, non deve esservi alcun reindirizzamento a un altro sito. È vietato pubblicare qualsiasi informazione relativa al gioco su siti web contenenti informazioni rivolte a bambini e adolescenti”; “Nella pubblicazione delle informazioni specificate al paragrafo 9 del presente articolo, è vietato fornire qualsiasi ulteriore informazione scritta, visiva o audio”. L’obiettivo del presente progetto di legge è stabilire requisiti rigorosi, chiari e specifici sulla pubblicità del gioco. cdn/AGIMEG