Ippica, Corte Giustizia UE su IVA: “Sussiste diritto a detrazione per partecipazione gare ippiche, eventuale premio non incluso nella base imponibile”

“Sussiste un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale alleva e allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna operazione in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività (…). Qualora un siffatto diritto a detrazione esista, il premio eventualmente vinto dal soggetto passivo per la posizione ottenuta da uno dei suoi cavalli nella gara non deve essere incluso nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto”. E’ quanto ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia UE (Quarta Sezione), come si legge in GU europea, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca sulla nozione di «prestazioni di servizi a titolo oneroso» nel caso di messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo. La CGE sottolinea come la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che “la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, all’organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell’ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un’altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Questa messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell’organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa”. Inoltre, si puntualizza come “l’articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi complessa unica, composta di più elementi attinenti, in particolare, all’allenamento dei cavalli, all’uso di impianti sportivi, alla scuderizzazione dei cavalli, al nutrimento e ad altre cure somministrate ai cavalli, non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto quando l’uso di impianti sportivi ai sensi del punto 14 dell’allegato III di tale direttiva e l’allenamento dei cavalli costituiscono due elementi equivalenti di tale prestazione complessa o quando l’allenamento dei cavalli costituisce l’elemento principale di detta prestazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. lp/AGIMEG