Giochi, GU europea: “Stati membri non tenuti a includere nella spesa delle famiglie scommesse e lotterie, spetta a Commissione inserirle negli indici dei prezzi al consumo”

Gli Stati membri non sono tenuti a inserire nelle statistiche dei consumi finali delle famiglie le spese relative a giochi, scommesse e lotterie, ma spetta alla Commissione decidere se includere queste voci nell’elenco degli indici dei prezzi al consumo. E’ quanto si legge in Gazzetta Ufficiale europea in materia di adeguamento alle modifiche da apportare alla COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose) delle Nazioni Unite, l’elenco delle voci disciplinate da atti di esecuzione che viene integrato per tenere conto degli sviluppi tecnici dei metodi statistici anche in base alla valutazione di studi pilota. Tra i sottoindici della classificazione europea dei consumi individuali (ECOICOP) che gli Stati membri non sono tenuti a produrre anche quello relativo a giochi, lotterie e scommesse. “Le statistiche sui prezzi di alta qualità e comparabilità – si legge in GU europea – sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell’Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 per modificare l’elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell’IPCA e nell’IPCA-TC. L’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare l’inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso all’IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell’articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’obiettivo del regolamento è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell’Unione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di estendere in futuro l’applicazione del quadro, se necessario, anche al livello subnazionale. (…) Sulla base del nuovo quadro istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere avviata l’elaborazione di una serie di indicatori supplementari dell’andamento dei prezzi”. Cr/AGIMEG