Dossier Milleproroghe: “Proroga lotteria scontrini necessaria per difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica COVID-19”

“L’articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell’avvio e dell’operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione. Si ricorda preliminarmente che i commi 540-544 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) prevedono l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria, si veda il Provvedimento 31 ottobre 2019 dell’Agenzia delle entrate. Per le modalità tecniche relative all’attuazione della lotteria degli scontrini vedi la Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU. Nel dettaglio, il comma 9 in esame modifica l’articolo 1, comma 544, della legge di bilancio 2017 al fine di disporre il termine per l’emanazione del provvedimento attuativo delle procedure relative alla lotteria dei corrispettivi”. E’ quanto si legge nel Dossier al Decreto Milleproroghe del Servizio Studi di Camera e Senato. “Si ricorda che, in particolare, il comma 544 della legge di bilancio 2017 sopra richiamata, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per quanto di interesse, rinviava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. La modifica del comma 544 disposta dal comma 9 in esame prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Si precisa inoltre che la locuzione “ogni altra disposizione necessaria” fa riferimento anche all’avvio, oltre che all’attuazione, della lotteria. Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria. Il comma 10 modifica il sopra menzionato comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Il comma 11 interviene sull’articolo 141, comma 1-ter, del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Nella formulazione previgente, il comma 1-ter sopra richiamato prevede la possibilità per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di avvalersi con decorrenza non antecedente al 1 O ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fino a 6 unità, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico”, aggiunge. “La modifica disposta dal comma 11 in esame stabilisce che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, il DAG può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non oltre il 30 giugno 2022 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021 precedentemente previsto). Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell’utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell’inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall’altro, di prevedere che il MEF – DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a 6 unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell’importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito. Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo nl 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Nella relazione tecnica il Governo precisa che la norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del MEF ai sensi dell’articolo, 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge”, conclude. cdn/AGIMEG