VLT, Tar Lombardia respinge ricorso contro distanziometro: “Tutela giocatore motivo imperativo di interesse generale che giustifica restrizioni ad attività economica”

“Mentre l‘autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la S.C.I.A. consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell’esercizio dell’attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla cd. ludopatia. Quest’ultimo rappresenta un «motivo imperativo di interesse generale» che giustifica restrizioni” all’attività economica. Con queste motivazioni il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro il Comune di Busssero (MI) che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la “cessazione immediata dell’attività di sala giochi presso i locali posti in V.le Europa 42”. Il Tar ha sottolineato come “l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi VLT è sottoposta ad un duplice vaglio da parte dell’amministrazione, atteso che per poter essere legittimamente esercitata deve essere preceduta dall’autorizzazione del Questore ex art. 88 T.U.L.P.S. e dalla relativa S.C.I.A. Presupposto per la regolarità della S.C.I.A. è senz’altro costituito dalla conformità urbanistica ed edilizia dei locali nei quali si vuole esercitare l’attività. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta chiaramente la mancanza dei presupposti urbanistici ed edilizi per poter legittimamente svolgere l’attività di sala giochi”. Con riferimento, infine, al motivo concernente l’interpretazione della disciplina regionale in tema di distanze dai luoghi sensibili delle sale per il gioco d’azzardo “deve, in via preliminare, osservarsi che la D.G.R. n. 10/2014 è entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul BURL, avvenuta il 28 gennaio 2014. Di conseguenza, da quella data è inibita l’apertura di nuove sale per il gioco d’azzardo entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori), anche se la relativa SCIA sia stata presentata in un momento antecedente. Il Collegio ritiene, inoltre, che del tutto legittimamente e logicamente la delibera abbia determinato in 500 metri per tutti i comuni lombardi la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, atteso che la motivazione di tale determinazione consiste sia nel dare piena attuazione agli indirizzi univocamente manifestati dal Consiglio Regionale che per consentire in fase di prima applicazione della legge n. 8/2013 l’attuazione della stessa più uniforme e lineare da parte delle Amministrazioni comunali interessate.
Tale determinazione non risulta, del resto, in contrasto con gli artt. 41 e 117 della Costituzione, come già più volte affermato dal giudice amministrativo nel rapporto tra tutela della libera iniziativa economica e tutela del consumatore dalla ludopatia, per il quale, sebbene le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche debbano essere interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo, nell’interpretazione deve seguirsi un criterio di ragionevole proporzionalità rispetto alle perseguite finalità di interesse pubblico generale e, nella materia in questione, tra le finalità di interesse pubblico generale vi sono sicuramente quelle a tutela del ‘consumatore’ dalla ludopatia”. Alla luce di queste considerazioni, per il Tar Lombardia “il ricorso va respinto”. cr/AGIMEG