VLT, Tar Emilia Romagna respinge istanza cautelare sala Rimini: “Nessun grave danno da sospensione attività”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di Rimini a mezzo del quale è stata disposta la sospensione per giorni 45 dell’attività di raccolta del gioco a mezzo di apparecchi videoterminali di cui all’art. 110 TULPS comma 6 Lett. B del TULPS. Il Tar “considerato che non sussiste il requisito del periculum in mora, tale da dover giustificare un provvedimento inaudita altera parte, sia in quanto la ricorrente non prova la gravità del danno derivante dalla sanzione della sospensione dell’attività di raccolta giochi per quarantacinque giorni sia in quanto tale danno è comunque comparativamente inferiore a quello pubblico derivante dalla mancanza di sanzione o da una ridotta sanzione pur in presenza di gravi violazioni comprovate dell’autorizzazione stessa; considerato che non sussiste neppure il requisito del fumus boni iuris, non emergendo alcun profilo di possibile fondatezza di censura” respinge l’istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 luglio 2017. lp/AGIMEG