VLT, Tar Bolzano respinge ricorso contro decadenza concessione: “Distanziometro tutela interesse categorie a rischio ludopatia”

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha rigettato il ricorso di una sala giochi contro la provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento del provvedimento relativo all’accertamento di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco VLT. Il Tar evidenzia come il ricorso sia “infondato” in quanto “per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. Con la citata disposizione (entrata in vigore il 15 dicembre 2010) vengono dunque introdotti limiti spaziali e temporali alle autorizzazioni concernenti i giochi leciti”. Nel caso di specie “la licenza è stata rilasciata il 20 aprile 2011, dopo l’entrata in vigore della citata legge provinciale n. 13 del 2010 (15 dicembre 2010). Osserva il Collegio che il provvedimento di decadenza impugnato ha natura di atto vincolato, essendo il termine di scadenza della licenza fissato ope legis, con la conseguenza che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di istruttoria”. Il Tar ricorda inoltre come “la Corte Costituzionale ha accertato che le misure volte alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito (c.d. ludopatia o GAP – gioco d’azzardo patologico), come quella in questione, consistente nella imposizione di una distanza minima di 300 m delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, vale a dire nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o comunque in condizioni contingenti di difese ridotte rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni, rientrano principalmente nella materia della tutela della salute, escludendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ossia della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza”. lp/AGIMEG