Tribunale ordinario Pescara annulla ordinanza di sequestro di due totem. “ADM non può sequestrare apparecchi che non offrono vincite in denaro”

Il Tribunale ordinario di Pescara ha annullato il sequestro di due totem in un locale del territorio, poiché quest’ultimi non offrivano vincite in denaro ma venivano sfruttati solo i suoi servizi online. “L’emissione dell’ordinanza è intervenuta a seguito di accertamento eseguito in data 25.11.2015 da personale della Guardia di Finanza presso il locale nel corso del quale era stata verificata la presenza nell’esercizio commerciale di detti apparecchi ritenuto idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincita in denaro di giochi tipicamente d’azzardo che implicano una posta pecuniaria, a distanza in modalità on line, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco e che non consentivano la lettura dei dati relativi alle giocate, anche a seguito di manomissioni, e a seguito di notifica in data 30.6.2016 di conforme verbale di contestazione. Tuttavia, passando ad esaminare gli ulteriori motivi di ricorso e utilizzando il criterio della ragione più liquida, l’opposizione deve ritenersi fondata nel merito in quanto proprio l’esito dei predetti accertamenti tecnici, che la ADM ha atteso prima di notificare il verbale di contestazione in questione, è stato negativo quanto al funzionamento dell’apparecchio. Conseguentemente, come sostanzialmente sostenuto da parte opponente e come già evidenziato nell’ordinanza del 23.7.2019, non si può ritenere dimostrato che l’apparecchiatura in discussione consentisse vincite in danaro, non risultando ciò in modo sufficiente dal verbale di accertamento; d’altronde se ciò fosse risultato da detto verbale sarebbero state superflue le verifiche tecniche chieste dalla SOGEI e allora si dovrebbe ritenere estinta l’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.14 ultimo comma L.689/1981 per tardiva notifica della contestazione. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata.” Con queste motivazioni è stata annullata l’ordinanza con cui erano stati sequestrati gli apparecchi e condannato il titolare ad una sanzione pecuniaria. ac/AGIMEG