Totem, Cassazione: Illegittimo arrivare al sequestro dell’intero esercizio, se l’attività principale non è la raccolta illecita

Non si può arrivare a sequestrare un intero esercizio in cui sono istallati dei totem, a meno che l’intera struttura non sia destinata alla raccolta illecita. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando senza rinvio il decreto di sequestro probatorio di un esercizio disposto dal Tribunale di Catania nel giugno scorso. Nell’esercizio in questione veniva svolta come attività principale quella di cartoleria, dopo un primo controllo le Forze dell’ordine – una volta costatata la presenza dei totem – avevano disposto il sequestro dell’intero locale. Il titolare tuttavia aveva violato i sigilli, e – a un secondo controllo – era stato incriminato per il reato specifico. Il ricorso è però finito di fronte alla Cassazione che ha in sostanza giudicato eccessivo il sequestro dell’intero esercizio. Gli stessi giudici di merito – sottolinea infatti la Suprema Corte – hanno escluso che la struttura fosse destinata “in difetto dei necessari elementi indiziari, all’attività di illecita intermediazione nella raccolta di scommesse”. In sostanza, ” il bene oggetto della misura cautelare reale deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso”, e nel caso di specie non è ravvisabile in alcun modo questo nesso di strumentalità: il reato contestato “ha ad oggetto soltanto i due apparecchi destinati al gioco e non già l’immobile”, e i totem “risultano, di conseguenza, essere stati solo occasionalmente ubicati, posto che è stata esclusa dagli stessi giudici di merito la destinazione della struttura, in difetto dei necessari elementi indiziari, all’attività di illecita intermediazione nella raccolta di scommesse”. Oltretutto il sequestro non è una misura proporzionata al fine perseguito, “ove si consideri che l’immobile sembra comunque destinato all’esercizio di attività commerciale”, ovvero quello di cartoleria. Manca quindi uno dei principi per disporre il sequestro preventivo “dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva”. rg/AGIMEG