Tar Trento: “Per motivi di ordine pubblico i Comuni hanno la facoltà di vietare la collocazione delle slot anche in aree dove non vi sono luoghi sensibili”

Una sala giochi ha presentato un ricorso contro la delibera del Consiglio Comunale di Storo 15/05/19, n. 8, avente ad oggetto “Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per la limitazione alla collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.”, ritenendo che tale norma comporti un eccesso di potere da parte del Comune, ma il collegio territoriale di Trento ha respinto il ricorso. “I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l’inquinamento acustico. L’individuazione di quali siano i luoghi sensibili che determinano la concreta operatività del divieto di nuova installazione degli apparecchi da gioco – e l’obbligo di rimozione, entro un dato tempo, di quelli esistenti – è normativamente predeterminata: il Comune di Storo ha fatto corretta applicazione dei richiamati precetti normativi, circostanziando in maniera congrua e pertinente i luoghi sensibili appartenenti al proprio territorio tra quelli individuati in astratto dalla norma provinciale.” Con questa motivazione il Tar di Trento ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi. ac/AGIMEG