Tar Veneto: se cambia il gestore, l’agenzia è una nuova apertura e deve rispettare le distanze

“Il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una nuova apertura”, pertanto deve essere applicata la disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili. Lo afferma il Tar Veneto respingendo il ricorso di una sala scommesse contro la diffida emessa dal Comune di Venezia. La sala era già attiva da diverso tempo, i locali erano stati affittati direttamente da un concessionario delle scommesse, e poi affidati in gestione a una società. Questa aveva poi restituito le autorizzazioni alla Questura, e il concessionario aveva stipulato un nuovo contratto di gestione. Il nuovo titolare ha però ricevuto la diffida del Comune a proseguire l’attività di raccolta, visto che l’agenzia si trovava a meno di 500 metri da diversi luoghi sensibili. Il Tar difende il provvedimento del Comune e – richiamando una sentenza del gennaio scorso – ricorda che la normativa sul gioco “nel dettare la nuova disciplina sulle distanze minime da particolari luoghi sensibili, intende contestualmente tutelare coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare”. L’obbligo di rispettare le distanze però “troverà piena applicazione nei casi in cui la suddetta esigenza di tutela non sussiste: ovvero in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore” del Regolamento Comunale. E questo cambiamento “si avrà non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali, ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto”. Nei confronti di quest’ultimo, infatti, “non sussistono le esigenze di tutela dell’affidamento che invece presidiavano e garantivano la posizione del precedente titolare”. E il Tar sottolinea che è “del tutto irrilevante” il fatto che a stipulare il contratto di affitto fosse stata la concessionaria: “il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una nuova apertura”, di conseguenza deve essere applicato il distanziometro. rg/AGIMEG