Tar Umbria conferma revoca concessione a corner scommesse. Marito titolare condannato per associazione mafiosa

“La gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio formalmente riconducibili all’odierna ricorrente è effettuata in prima persona del coniuge, configurandosi una intestazione fittizia delle suddette risorse finalizzata ad eludere i controlli imposti dall’Autorità data la sua qualità di condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso. E’, altresì, evidenziata – sempre con riferimento agli atti delle indagini penali – l’incerta provenienza delle disponibilità finanziarie che hanno consentito inizialmente l’acquisto di beni immobili e dell’attività imprenditoriale in questione”. E’ una delle motivazioni che ha spinto il Tar Umbria a respingere il ricorso della titolare di una tabaccheria con annesso corner scommesse contro l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Perugia e contro la revoca delle concessioni disposta dalla Questura. I provvedimenti so o stai emessi dopo che il marito della titolare ha riportato una serie di condanne penali, tra cui una per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel procedimento amministrativo contro l’interdittiva e e la revoca della concessione è anche emerso che “la capacità reddituale dichiarata dalla odierna appellante e dal coniuge non appare idonea a sostenere le esigenze di una famiglia di 5 persone ed ad onorare i numerosi mutui accessi dalla famiglia”. Nella sentenza, il Tar Umbria ricorda che le interdittive antimafia hanno una funzione “anticipatoria” e non sono “provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori”. Hanno infatti l’obiettivo di “prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante”. lp/AGIMEG