Tar Trento: “Questore può chiudere una sala per ragioni di ordine pubblico anche se titolare non ha colpe. Non è una sanzione”

Quando dispone la chiusura di un locale per ragioni di ordine pubblico, il Questore ha “un’ampia discrezionalità”. La misura non ha carattere “sanzionatorio, e dunque prescinde dalla colpa del titolare, ma preventivo per la sicurezza e l’ordine pubblico, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata che si condivide”. Di conseguenza, il giudice amministrativo può mettere in discussione il provvedimento solo “nei limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione”. Lo scrive il Tar Trento, confermando il provvedimento con cui la Questura aveva disposto la sospensione dell’attività di una sala da gioco per 15 giorni, dopo che all’esterno dell’esercizio di era verificata una lite tra alcuni soggetti con precedenti di polizia. Il titolare della sala nel ricorso ha provato a far leva sul fatto che si fosse trattato di un episodio isolato, e che comunque le forze di polizia – nei pochi controlli effettuati in seguito – non avessero riscontrato la presenza di persone pericolose all’interno del locale. Ma per il giudice amministrativo “Non appare irragionevole né incongrua la valutazione ampiamente discrezionale del Questore circa il fatto che l’esercizio pubblico costituisce comunque un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini”. rg/AGIMEG