Tar Toscana conferma la discrezionalità dei Comuni sulla valutazione dei luoghi sensibili

Nella giornata odierna, sono stati tre i ricorsi rigettati dal Tar della Toscana che contestavano la misura del distanziometro e la discrezionalità dei Comuni nel valutare i “luoghi sensibili”. Nel primo caso è stato negato un trasferimento di un’attività di raccolta scommesse e raccolta di gioco tramite vlt, poiché si sarebbe collocata ad una distanza inferiore dei 500 metri da uno sportello bancomat e un centro sportivo: “Tale attività rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la quale ben può essere sindacata sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche svolte, quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (C.d.S. V, 1 agosto 2016 n. 3445). Nel caso di specie però il ricorrente non dimostra l’inattendibilità delle operazioni tecniche svolte, limitandosi a mettere in dubbio genericamente l’idoneità della strumentazione utilizzata e il percorso effettuato. Inoltre, le strutture sportive citate nel provvedimento impugnato non possono che essere considerati luoghi sensibili.” Nel secondo caso, il Tribunale ha negato la licenza ad un centro scommesse poiché situato vicino ad una palestra, che è stata considerata un luogo sensibile dal Comune di Prato poiché: “ai sensi dell’art. 5, comma 2, del “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” del Comune di Prato, “i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni”, tra le quali che “le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi. La struttura segnalata è affiliata al Coni dal 2013, quindi ha i requisiti richiesti per essere considerato un luogo sensibile”. Infine, nell’ultimo caso la sala scommesse ricorrente contesta l’individuazione da parte del Comune di Casciana Lari, in provincia di Pisa, di un giardino pubblico come luogo sensibile. Il Tar della Toscana conferma la decisione del Comune sostenendo che: “l’art. 4, comma 3, della legge n. 57 cit. prevede altresì che “i comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. ac/AGIMEG