Tar Sardegna su fasce orarie e distanziometro: non compete al Sindaco definire ubicazione sale giochi

E’ nei poteri del sindaco definire le fasce orarie di accensione degli apparecchi da intrattenimento nel proprio Comune, ma non quello di stabilire la distribuzione territoriale di slot e vlt. Con questa motivazione il Tar Sardegna (Sezione Prima) ha parzialmente accolto un ricorso di una sala giochi contro l’ordinanza sindacale del Comune di Golfo Aranci, in provincia di Sassari, che definisce le fasce orarie di accensione degli apparecchi da intrattenimento e l’ubicazione delle sale all’interno delle quali sono installati.
Con ordinanza del 24 novembre 2017 il Sindaco di Golfo Aranci ha introdotto un nuovo, e più restrittivo, regime relativamente alle sale gioco e all’utilizzo dei videoterminali per il gioco vietando tali attività a meno di 500 metri, tra gli altri, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, impianti sportivi e centri socio-ricreativi o altri istituti frequentati da giovani, sportelli bancari, e allo stesso tempo riducendo l’orario di funzionamento degli esercizi commerciali in particolare fissandolo dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24 di tutti i giorni (compresi i festivi) e stabilendo che il nuovo regime trovi applicazione “anche alle attività…già esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento”.
Il Tar ha evidenziato come sia nei poteri del “sindaco stesso regolare autonomamente gli orari degli esercizi commerciali” all’interno dei quali sono installati apparecchi da intrattenimento, anche sulla scia di quanto stabilito in Conferenza Unificata del settembre dello scorso anno, in cui si riconosce “agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”, precisando che “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Provincie autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione”.
Per i giudici “non emergono, nel caso specifico, elementi che inducano a ritenere ‘sproporzionato’ il nuovo orario per il gioco d’azzardo introdotto dal Sindaco di Golfo Aranci (8 ore su 24): a fronte di un fenomeno, quale la ludopatia, ampiamente diffuso e pericoloso per la salute pubblica, parte ricorrente si è sostanzialmente limitata a evidenziare il pregiudizio arrecato dai nuovi orari alla propria attività economica, senza però dimostrare in alcun modo -neppure presuntivamente- che pure una riduzione meno drastica sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente il fenomeno”.
Per quanto riguarda invece il divieto di esercizio del gioco d’azzardo a meno di 500 m. dai cosiddetti luoghi sensibili, il Tar evidenzia come “emerge dall’Intesa la scelta di coinvolgere (anche) gli enti locali nelle iniziative di contrasto della ludopatia, ma con l’espressa precisazione che i relativi criteri sull’ubicazione dei videoterminali potranno – a livello locale – essere introdotti soltanto nei ‘piani urbanistici’ e nei ‘regolamenti comunali’, cioè nell’ambito di atti amministrativi di carattere normativo/generale la cui approvazione è attribuita esclusivamente al Consiglio Comunale, mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco sulla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo”. Pertanto, affermano i giudici, “la censura relativa all’incompetenza sindacale è fondata il che conduce all’accoglimento della domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui individua i cosiddetti punti sensibili e le relative ‘fasce di rispetto’ vietando l’utilizzo dei videoterminali per il gioco d’azzardo all’interno delle stesse”. lp/AGIMEG