Tar Sardegna su distanziometro: non compete al sindaco decidere la distribuzione degli apparecchi sul territorio

E’ potere del sindaco introdurre fasce orarie di accensione degli apparecchi da intrattenimento per limitare la ludopatia, ma “nessun potere è riconosciuto al Sindaco in merito alla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo”. Con questa motivazione il Tar Sardegna (Sezione Prima) ha parzialmente accolto il ricorso di un titolare di una tabaccheria contro la “Regolamentazione degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite” del Comune di Cagliari, che ha ordinato il rispetto dell’orario di esercizio delle sale gioco autorizzate, nonché del funzionamento degli apparecchi di “gioco lecito”, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi, ma che ha anche stabilito il distanziometro di 500 metri da luoghi definiti sensibili. In altre parole, se da una parte “non può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui la contestata decisione del Sindaco (che limita le fasce orarie di gioco ndr) sarebbe sprovvista di adeguati riscontri istruttori e motivazionali” – in quanto per il Collegio la “ludopatia costituisce un fenomeno patologico notoriamente diffuso in ampi strati della popolazione italiana” e “la Sardegna si colloca tra le prime regioni italiane per diffusione del gioco d’azzardo, come confermano anche i dati trasmessi dalla A.S.L. n. 8 al Comune di Cagliari circa l’elevato numero di pazienti in cura per “disturbo da gioco d’azzardo” – dall’altra parte “sotto il profilo della corretta distribuzione sul territorio dei videoterminali per il gioco, la scelta del legislatore appare ben chiara: il potere di approvare i relativi criteri è attribuito al Ministero dell’Economia” mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco in merito alla distribuzione territoriale. lp/AGIMEG