Tar Puglia respinge ricorso contro distanziometro: “Non sussistono le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni”

“Non sussistono le condizioni per il rilascio di autorizzazioni 86/88 del TULPS” in quanto “il locale è localizzato a meno di 500 metri lineari da luoghi cosiddetti ‘sensibili’, misurato seguendo il percorso pedonale nel rispetto delle norme del Codice della strada”. Con questa motivazione il Tar Puglia – Lecce (Sezione Terza) ha respinto un ricorso di una sala giochi contro l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Comune di Lecce con la quale è stata ordinata “la chiusura immediata del locale in quanto lo stesso è ubicato ad una distanza non regolamentare” per cui “non sussistono i presupposti per il regolare esercizio di ogni tipologia di offerta del gioco di cui all’art. 110 del TULPS, comma 6”, ovvero slot e vlt. Il Collegio evidenzia come “l’attività, nell’attuale assetto, è stata autorizzata alla ditta individuale ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., dalla Questura di Lecce (solo) in data 25 gennaio 2016; sicchè l’attività medesima non rientra nel regime della Legge Regione Puglia n. 43/2013, essendo stata l’autorizzazione di P.S. rilasciata dopo l’entrata in vigore della medesima Legge Regionale; la procedura di regolarizzazione intrapresa dall’odierna ricorrente, ha rilevanza solo ai fini fiscali e non ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività; inoltre l’impugnata ordinanza comunale di cessazione dell’attività ha carattere doveroso per l’Autorità Comunale ai sensi della Legge Regione Puglia ed appare adottata nell’esercizio del potere inibitorio spettante al Comune territorialmente competente”. Per questo motivo il Tar Puglia Lecce – Sezione Terza respinge la proposta domanda cautelare. lp/AGIMEG