Tar Lombardia legittima il regolamento di Osnago. “Giorno di chiusura danneggia in maniera minima le sale da gioco”

“Secondo la giurisprudenza ormai consolidata”, avvallata anche dalla Corte Costituzionale, “per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco”. Lo scrive il Tar Lombardia nella sentenza con cui respinge il ricorso intentato da una sala da gioco contro le fasce orarie adottate dal Comune di Osnago, in provincia di Lecco. Il regolamento comunale in particolare prevede che le sale possano restare aperte solo dalle 10 alle 24, e che debbano rispettare un giorno di chiusura settimanale a scelta. La chiusura settimanale, secondo il giudice, “risulta misura adeguata ad arginare il fenomeno – della ludopatia, NdR – e, nel contempo, proporzionata, poiché incide in misura davvero minima sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale di gestione della sala da gioco”. Inoltre, anche se fasce orarie e giorno di chiusura sono “solo alcuni degli strumenti attivabili a livello locale per la prevenzione delle ludopatie, affiancandosi ad altre misure, anche di carattere sociale e sanitario”, resta comunque fermo che “i provvedimenti impugnati sono idonei al loro scopo, incidendo sull’offerta del gioco d’azzardo, limitandone la fruibilità sul piano temporale, mediante uno strumento di carattere di portata generale, che pone le condizioni per la sua riduzione”. rg/AGIMEG