Tar Lombardia respinge ricorso di un gestore su illegittimità della legge regionale sul gioco. “La legge regionale della Lombardia non è in contrasto con normative nazionali o europee”

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di un gestore contestava il provvedimonto con cui gli era stata revocata la concessione ritenendo che la legge regionale sul gioco d’azzardo fosse illegittima in quanto in contrasto con le norme nazionali e dell’Unione Europea. “Ai sensi della Direttiva 98/34/CE si intende per “regola tecnica” una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le relative disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo dello stesso in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, intese a vietare la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscano a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisca una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. In altri termini, la facoltà per tali soggetti di esercitare le proprie prerogative, in attesa della fissazione dei nuovi criteri uniformi a livello nazionale, viene implicitamente riconosciuta, affermando anzi espressamente la necessità che il futuro codice dei giochi d’azzardo leciti faccia salve le regolazioni locali coerenti con i principi in esso espressi.” Con questa motivazione il Tar respinge il ricorso del ricorrente e conferma la revoca della concessione. ac/AGIMEG