Tar Lombardia: interdittiva antimafia giustifica cancellazione società da elenco soggetti che raccolgono gioco

“Ai fini dell’adozione di un’informativa, non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata”. Con questa motivazione il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi di Lecco per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Lecco secondo la quale emergerebbe, nei confronti della società, “la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendente a condizionarne le scelte e gli indirizzi…” e del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di Bergamo con cui si disponeva la “Cancellazione nei confronti della società dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco”. Per i giudici “le censure prospettate dalla ricorrente non incidono sul quadro fattuale tratteggiato dall’interdittiva oggetto del presente giudizio” e per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. lp/AGIMEG