Tar Lombardia difende le fasce orarie di Bergamo. “Nessuna differenza tra slot e scommesse, quando per giocare si usa un terminale”

Il Tar Lombardia respinge il ricorso intentato da una sala scommesse contro le fasce orarie adottate dal Comune di Bergamo. In sostanza l’esercizio ha provato a sostenere che sia illegittimo prevedere lo stesso trattamento per le scommesse e per gli apparecchi da intrattenimento, visto che le prime comportano minori rischi in termini di dipendenza. Secondo il giudice, tuttavia, il fattore determinante non è il tipo di gioco, ma il modo con cui viene offerto, ovvero se il giocatore per acquistarlo debba rivolgersi a un cassiere, oppure possa piazzare la puntata da solo utilizzando un terminale. “La raccolta di scommesse sportive operata dai ricorrenti risulta, almeno in parte, riconducibile” a quella con le slot, “tant’è che nel ricorso non viene evidenziato il fatto che non vi sarebbe l’utilizzo di apparecchi da gioco”. Infatti, “i ricorrenti non hanno attribuito alcuna rilevanza, nel ricorso, al fatto che nelle sale dedicate alle scommesse sportive il gioco pare avvenire, almeno in parte, mediante l’intermediazione di un operatore”, circostanza che avrebbe contrastato “la compulsività del gioco”. Oltretutto, a equiparare le scommesse alle slot è stato il Consiglio Regionale, nel regolamento sulle sale da gioco. E’ infatti questo provvedimento che prevede l’adozione di fasce orarie per “tutti i giochi praticati mediante l’utilizzo di apparecchi da gioco”. La sala invece ha impugnato solamente l’ordinanza del Sindaco, cui il regolamento comunale delega il compito di individuare in concreto gli orari di stop. rg/AGIMEG