Tar Liguria boccia ricorso contro limiti orari Ventimiglia: “Provvedimento ragionevole e proporzionale per contrastare aumento fenomeno ludopatia”

“Considerata la finalità eminentemente preventiva dell’ordinanza in questione, che mira a prevenire il dilagare della ludopatia, è sufficiente l’accertamento che il fenomeno sia in continuo aumento (…). Secondo i dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale i soggetti in carico al SERT dei Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze liguri per il gioco d’azzardo sono passati da 116 nel 2011 a 368 nel 2016 (…). Per questo motivo il ricorso è infondato”. Il Tar Liguria (Sezione Seconda) boccia il ricorso di una tabaccheria di Ventimiglia, in provincia di Imperia, contro l’ordinanza adottata dal Sindaco avente ad oggetto “disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all’art.110 del tulps installati ex artt.86 e 88 del tulps negli esercizi ove è consentita la loro installazione”. La ricorrente aveva lamentato che “l’ordinanza in questione avrebbe vietato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, con ciò di fatto limitando la loro operatività a sole due ore serali, determinando evidenti ripercussioni sugli incassi derivanti dal gioco”. Inoltre “il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente contemperato le esigenze di tutela della salute pubblica con gli interessi degli operatori del settore: in particolare, per un verso essa favorirebbe indebitamente gli operatori delle sale gioco (che potranno esercitare l’attività durante le ore notturne) in danno dei titolari di tabaccherie, per altro verso ridurrebbe in modo drastico l’orario in cui possono operare le apparecchiature di gioco lecito all’interno di una tabaccheria, passando da una fascia oraria media di circa otto ore ad una fascia oraria di una o, al massimo, due ore soltanto (l’orario minimo di chiusura è contemplato per le ore 19,30, con facoltà di tenere aperto per i soli generi di monopolio sino alle ore 21)”.
Il Tar ribadisce come “l’amministrazione comunale non aveva nessun obbligo di confrontarsi preventivamente con l’associazione di categoria dei tabaccai, né tantomeno di confutare le osservazioni formulate dalla stessa che sostanzialmente si riferivano all’attendibilità dei dati posti a base del provvedimento e al sacrificio imposto ai tabaccai. Quanto all’adeguatezza e proporzionalità del sacrificio imposto agli esercenti rispetto all’interesse pubblico perseguito, osserva il Collegio come la comparazione non vada operata sulla base di dati circa l’incidenza del fenomeno della ludopatia sulla popolazione di Ventimiglia, bensì dei valori e degli interessi – pubblici e privati – in gioco. Nel caso di specie, a fronte della salute, tutelata dall’art. 32 della Costituzione come ‘fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’, sta l’iniziativa economica privata, che non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza umana, e deve essere coordinata a fini sociali (art. 41 Cost.): donde la ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento operato dal provvedimento impugnato”. Per i giudici innanzitutto “il limite orario delle ore 21,00 riguarda soltanto la vendita dei generi di monopolio, non già l’attività di pubblico esercizio (bar) cui essa eventualmente acceda”. Inoltre la gestione degli apparecchi “rappresenta per i tabaccai un’attività facoltativa, collaterale e secondaria, mentre costituisce l’attività principale e/o esclusiva degli operatori delle sale da gioco autorizzate, sicché, attesa la ontologica diversità delle posizioni a confronto, non è predicabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, che postula l’assoluta identità delle situazioni a raffronto”. Infine il tema della limitazione oraria proposto in Conferenza unificata Stato Regioni il 7 settembre 2017 “è infondata non essendo stata recepita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e riveste quindi carattere di mera proposta non giuridicamente cogente”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. lp/AGIMEG