Tar Lazio, respinto ricorso su revoca concessione di una ricevitoria e rivendita generi di monopolio: “La decadenza è una conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione”

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di una ricevitoria e tabaccheria di Pizzoni (VV), alla quale era stata disposta la decadenza della titolarità della concessione per la rivendita di generi di monopolio, per aver omesso i versamenti del Lotto. Il Tar Lazio ha sottolineato che “la decadenza dalla titolarità della rivendita di generi di monopolio costituisce perciò una conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione, in dipendenza della disposta revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto”. Per l’Amministrazione il comportamento della signora “improntato a negligenza ed imprudenza nella gestione della ricevitoria lotto ha comportato il conseguente venir meno, in via definitiva, del rapporto fiduciario tra il concessionario e l’Amministrazione e che la revoca della predetta ricevitoria e la decadenza dell’annesso rivendita rappresentano una giusta conseguenza delle violazioni realizzate”. “La decadenza è stata quindi disposta non già sulla base del mero richiamo del provvedimento di revoca della ricevitoria, ma anche in forza di una valutazione complessiva del comportamento della ricorrente; valutazione che ha condotto l’Agenzia a ritenere ormai venuto meno il rapporto fiduciario con il concessionario”. Per questi motivi il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e confermato la revoca per la ricevitoria del Lotto e della concessione per la rivendita di generi di monopolio. cdn/AGIMEG