Tar Lazio: “Giusto il metodo utilizzato dai Monopoli per taglio slot”. Respinti ricorsi Codere e Netwin

Il metodo utilizzato dai Monopoli di Stato – per conteggiate la quota di slot che ciascun concessionario doveva tagliare – “risulta essere l’unica praticabile in base al quadro normativo vigente”. Lo scrive il Tar Lazio nelle sentenze in cui respinge i ricorsi di Codere e Netwin.

Tutto parte dall’iter di riduzione della rete delle newslot deciso con la Stabilità 2016: il Governo infatti aveva disposto che il numero di macchine dovesse essere ridotto del 30%, e aveva previsto che un primo taglio del 15% venisse effettuato entro il 31 dicembre 2017, e quello definito entro il 30 aprile scorso. La questione però riguarda quante macchine avrebbe dovuto dismettere ciascun operatore, dato che per circa due anni le concessionarie hanno avuto la possibilità di aumentare il proprio parco. Con la Stabilità del 2016 era stato infatti fissato un tetto massimo complessivo di 418.200 slot; tuttavia, se un operatore dismetteva una macchina senza richiedere un nuovo nulla osta, quel diritto poteva essere acquisito da un’altra concessionaria che quindi poteva istallare una nuova macchina. E’ in sostanza quanto hanno fatto Codere e Netwin, reputandole “normali dinamiche di mercato”. I Monopoli, tuttavia, quando hanno conteggiato quante slot dovesse dismettere ciascun operatore, hanno fatto riferimento al numero iniziale, e in sostanza hanno chiesto ai due player di tagliare tutte le macchine acquisite nel frattempo, oltre al 30% previsto dall’iter di riduzione.
In caso contrario, gli altri concessionari sarebbero stati costretti a tagliare un numero di macchine superiore. “L’applicazione della riduzione avviene secondo un’equilibrata distribuzione dell’onere fra tutti i concessionari” ha osservato il Tar Lazio nella sentenza, “atteso che ciascuno di essi viene a sopportare l’imposizione di un tetto determinato proporzionalmente ai NOE a esso riferibili al 31 dicembre 2016, ossia all’ultimo giorno antecedente l’operatività del processo di riduzione”. Il Tar inoltre non dà valore al fatto che i criteri esatti del taglio non fossero stati stabiliti nella fase transitoria, in cui alcuni concessionari avevano deciso di portarsi avanti con i tagli, e altri avevano invece attuato politiche di acquisizione. rg/AGIMEG