Tar Friuli: “Distanziometro regionale si applica anche in caso di cambio concessionario slot”

Il Tar Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha respinto un ricorso di una sala giochi contro il Comune di Pordenone per l’annullamento del provvedimento con il quale si ordina la “disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio sito in via S. Caterina”. Il Comune di Pordenone ha ordinato la disinstallazione “attesa la riscontrata nuova installazione degli apparecchi medesimi ad una distanza inferiore a quella minima stabilita dall’art. 6, comma 1, della Legge Regionale 14 febbraio 2014, in considerazione della vicinanza della scuola primaria “A. Gabelli”, luogo considerato sensibile dalla normativa regionale”. Nelle sue motivazioni il Tar spiega che da una verifica del Comune “è emerso che nell’anno 2015 presso il pubblico esercizio erano installati 8 apparecchi per il gioco lecito collegati ad un concessionario e che nel corso dell’anno 2016 tutti gli apparecchi esistenti sono stati ad uno ad uno sostituiti con altri apparecchi e collegati alla rete di un altro concessionario, e, nello specifico, che la nuova installazione di tutti gli 8 apparecchi presenti nell’esercizio è avvenuta in date successive all’entrata in vigore delle disposizioni di cui è stata fatta applicazione nel caso qui in esame”. Inoltre “la legge regionale demanda alla deliberazione della Giunta regionale unicamente la determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e non assolutamente l’individuazione delle fattispecie su cui si estende il divieto”. Il Tar ricorda come anche la Corte di Giustizia UE abbia evidenziato in più occasioni come “nel territorio di uno Stato membro sono perfettamente ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale. Nel caso di specie la legislazione regionale introduce un limite alla generale possibilità di collocazione delle macchine per giochi leciti che questo giudice nazionale, in applicazione della sentenza della Corte Giustizia CE, 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi ‘in modo significativo’ la commercializzazione delle slot medesime vietandone l’installazione in determinate e del tutto circoscritte aree ‘sensibili’ frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatia: e ciò in dipendenza dei primari interessi dettati dall’ordine pubblico e della tutela della salute”. Il pubblico esercizio si trova “a soli 173,60 mt dalla scuola, misurati seguendo la via pedonale più breve, come documentato in questa sede dalla difesa del Comune”. Per questo motivo, per il Tar, il ricorso è respinto. lp/AGIMEG