Vlt, Tar Lazio difende la App Smart. Ma i Comuni devono coinvolgere le concessionarie negli accertamenti e non possono far spegnere le Vlt

L’applicativo Smart – che consente di accertare se le vlt siano effettivamente spente nelle fasce orarie imposte dai Comuni – non attribuisce nessuna funzione di controllo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche se è stata l’amministrazione a creare il sistema. E’ in sostanza quanto afferma il Tar Lazio nella sentenza in cui respinge il ricorso delle concessionarie degli apparecchi, tra le varie censure mosse quella che l’applicativo di fatto avrebbe investito l’ADM di un compito che non le compete. Ma questa – osserva il giudice amministrativo – “si limita a mettere a disposizione, in ottemperanza ad un obbligo di legge, i dati di cui è in possesso” e “Si tratta, dunque, di un mero strumento di ausilio all’accertamento”. Invece, “spetterà a ciascun Comune contestare la violazione ed eventualmente irrogare la sanzione, all’esito di un apposito procedimento sanzionatorio”. Ma il Tar sottolinea anche che di questo iter “devono essere resi edotti i gestori ed i concessionari al fine di consentire loro di apportare elementi al suo interno, eventualmente anche incidendo sul provvedimento finale, ove essi siano rilevanti in proprio favore”. Le compagnie che hanno fatto ricorso, infatti, non hanno accesso all’applicativo, e in sostanza temevano di non essere coinvolte nell’accertamento: i Comuni infatti hanno la possibilità di accertare le infrazioni avvenute fino a 90 giorni prima, non essendoci contestualità nella verifica dell’infrazione, i concessionari non avrebbero la possibilità di difendersi.
Il Tar respinge anche le censure fondate sul fatto che l’ADM e gli enti locali non avrebbero concordato delle fasce orarie che valgano su tutto il territorio nazionali (al momento ogni Comune adotta le proprie, e di conseguenza le compagnie devono adeguare i sistemi di gioco a ogni regolamento). Ma secondo i giudici amministrativi, questo rilievo punta “nuovamente a contestare il potere di stabilire gli orari di funzionamento degli apparecchi esercitato dai Sindaci – il riferimento è ai ricorsi intentati contro i singoli regolamenti comunali, NdR -, pur non essendo questo l’oggetto del provvedimento impugnato che, anzi, presuppone l’avvenuta adozione delle singole discipline in materia da parte dei Comuni che intendano avvalersi dell’applicativo de quo”.
Respinte infine le censure sul fatto che l’App non consentirebbe di distinguere tra macchine semplicemente accese, e macchine che effettivamente stanno accettando gioco. Il terminale “per essere considerato in funzione, deve abbinare la coppia abilitato/acceso; in altre parole, se è acceso ma non è abilitato o viceversa, esso non è considerato funzionante” replica il Tar. “Ne consegue, quindi, che l’applicativo non richiede che l’apparecchio sia distaccato dalla rete, con lo spegnimento manuale di volta in volta, ben potendo invece l’apparecchio rimanere acceso”. Anzi, “lo spegnimento non è in alcun modo imposto dal decreto in esame, né ai fini della funzionalità dell’applicativo”, e nel caso in cui i singoli Enti locali richiedano lo spegnimento delle vlt, questo obbligo “deve essere contestato attraverso l’impugnazione delle disposizioni che lo prevedono”. gr/AGIMEG