Corte UE, caso Stanleybet: “Legittima applicare imposta unica per anni 2011-2015 ai ctd”

Il diritto dell’Unione europea, e in particolare il principio di libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, non osta alla normativa nazionale che assoggetta ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in un certo Stato membro e, in solido, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro. La Corte di Giustizia UE ha così dichiarato la legittima, in merito al caso Stanleybet, dell’imposta unica per gli anni 2011-2015 sulle scommesse raccolte da ctd stabiliti in Italia. Nel 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha richiesto il pagamento di oltre 8 milioni di euro a titolo di Imposta Unica sulle scommesse raccolte in Italia nel 2011 a Stanleyparma, quale CTD gestore «per conto terzi» di attività di scommesse, nonché a Stanleybet, quale obbligato solidale di Stanleyparma. Stanleybet e Stanleyparma hanno impugnato l’avviso di accertamento dell’ADM davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma. Nelle more del procedimento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui pronostici e sulle scommesse, nella parte in cui prevede, per le annualità precedenti al 2011, che siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Per la Corte di giustizia UE è “irricevibile” il quesito relativo alla maggiorazione dell’imposta sulle scommesse, sulla base di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata presso il punto di raccolta situato in uno Stato membro, per i CTD che agiscono per conto di operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro che non sono titolari di una concessione, nonché per gli stessi operatori di scommesse. Su questo quesito il governo italiano e la Commissione hanno contestato la ricevibilità dal momento che la risposta a quest’ultima, a loro avviso, non è necessaria ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale, e la CGE ha dato loro ragione, affermando che “nel caso di specie, occorre constatare che la normativa nazionale risultante dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non è applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, dato che l’avviso di accertamento contestato nel procedimento principale si riferisce all’anno d’imposta 2011. Di conseguenza, la terza questione, irrilevante ai fini della soluzione della controversia di cui è investito il giudice del rinvio, è irricevibile”. lp/AGIMEG