Slot, Tar Veneto su ricorso contro rimozione apparecchi: “Nessun danno irreparabile, attività principale esercizio commerciale è altra”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto un ricorso di un esercizio commerciale di Venezia per l’annullamento del provvedimento con cui è stata disposta ” la rimozione degli effetti della SCIA limitatamente all’attività di installazione di n. 8 apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) del TULPS (slot), con contestuale divieto di prosecuzione dell’attività dichiarata il trentesimo giorno dalla data di notifica del presente provvedimento, in quanto la stessa è in contrasto con quanto stabilito dall’art. 30 del Regolamento edilizio comunale”. Per il Tar “ritenuto che non si configuri nel caso di specie un’ipotesi di danno grave e irreparabile perché non risulta inibita l’attività di somministrazione, che, per la stessa esposizione di parte ricorrente, rappresenta comunque la sua attività principale e che le censure di parte ricorrente richiedano particolari approfondimenti che sono propri della decisione di merito.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare”, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza. lp/AGIMEG