Slot, Tar Toscana accoglie ricorsi contro distanziometro e annulla ordinanza del Sindaco di Firenze

Il Tar Toscana ha accolto una serie di ricorsi contro il distanziometro di Firenze, disponendo l’annullamento dell’ordinanza del 2 settembre scorso del Sindaco del capoluogo toscano. Nell’ordinanza il Sindaco emanava una nuova disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco sul territorio comunale. In particolare, in un ricorso il giudice sottolinea “come completamente irrilevante appaia il riferimento agli studi americani in materia di dipendenza dal gioco contenuto nel contributo istruttorio del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro del 4 maggio 2016, trattandosi di studi che si riferiscono, ovviamente, ad altro contesto e non possono certamente evidenziare particolari problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Firenze; come la rilevazione in ordine all’aumento dei giocatori patologici trattati dai servizi dipartimentali (passati dai 123 del 2010 ai 222 del 2015, con un sostanziale aumento dell’80%) contenuta nel detto contributo istruttorio appaia sostanzialmente insufficiente ad evidenziare una situazione di sostanziale allarme o di abnorme incidenza del fenomeno sul territorio comunale, essendo evidentemente riferita all’intero Dipartimento (e non al territorio del Comune di Firenze) e non accompagnata da una stima percentuale e/o da una valutazione di normalità/abnormità con riferimento ai dati epidemiologici nazionali o regionali; come il giudizio di sostanziale problematicità della situazione presente nel quartiere delle Piagge (ove sarebbe presente una densità di una slot machine ogni 65 abitanti in luogo di una media nazionale di una su 166) appaia sostanzialmente basato solo su dati relativi al numero di apparecchi V.L.T. presenti e non su dati relativi all’incidenza nella detta area del fenomeno del gioco patologico (che costituisce ovviamente cosa diversa dal gioco lecito); come le considerazioni relative alla particolare dannosità delle <<slot e videolottery>> contenute nel contributo istruttorio rispetto ad altre forme di gioco siano sostanzialmente generiche, indimostrate e non assistite da un qualche riferimento a studi scientifici o dati statistici idonei a supportare la conclusione in ordine alla maggiore pericolosità del fenomeno”. Inoltre “la rilevazione dell’incremento dei soggetti in trattamento per gioco patologico nella zona di Firenze (passati dai 117 del 2010 ai 169 del 2015) di cui al documento 2 del deposito dell’A.U.S.L. Toscana Centro evidenzia un rilevante incremento percentuale (poco più del 44%) che è però decisamente minore rispetto al dato relativo all’intero dipartimento (l’80%); alla luce della stessa documentazione depositata in giudizio dall’A.U.S.L. Toscana Centro, ben si evidenzia pertanto la sostanziale erroneità dei dati considerati ai fini dell’emanazione dell’atto impugnato (che si riferiscono ad ambito territoriale più ampio del Comune di Firenze) e la necessità di qualche ulteriore riflessione, sulla base di dati che considerino meglio l’ambito territoriale da valutarsi ai fini della stima del fenomeno. Ancora, la rilevazione statistica in ordine alle preferenze di gioco dei minori contenuta nel documento <<Quando gli adolescenti si mettono in gioco>> (doc. n. 3 del deposito dell’A.U.S.L. Toscana Centro) evidenzia (a pag. 9) una preferenza dei minori per altre tipologie di gioco che risulta in evidente contraddizione con la disciplina particolarmente rigoristica riservata dall’ordinanza impugnata alle V.L.T. (che risultano solo al nono posto nella classifica dei giochi preferiti, con appena il 12% delle preferenze); anche con riferimento al legame privilegiato tra gioco patologico dei giovani e V.L.T. sussistono pertanto dati contraddittori che necessitano di approfondimento e valutazione in misura ben maggiore delle contraddittorie e semplificanti affermazioni contenute nel provvedimento impugnato”. Il Tar Toscana ha quindi accolto il ricorso disponendo l’annullamento dell’ordina del Sindaco di Firenze. es/AGIMEG