Slot, Tar Sardegna respinge ricorso sala Cagliari: “Giochi e slot esclusi da finanziamenti pubblici”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un bar/sala giochi di Cagliari per l’annullamento della Determinazione con cui il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ha disposto la revoca del finanziamento della domanda  di finanziamento dell’attività esercitata. Il Tar ha evidenziato come “in caso di finanziamento, le somme (50 mila euro ndr) sarebbero state destinate al potenziamento (esclusivo) dell’attività di bar (non coinvolgendo l’altra attività giochi), per consentire un abbattimento dei costi di gestione del locale particolarmente onerosi nella fase di avvio di un’attività di bar-caffè”. Allo stesso tempo, il Collegio evidenzia che “il divieto (di finanziamento giochi-slot) è operativo sia in sede di bando (sotto forma di causa di esclusione), sia per il rilascio del finanziamento (per la stipula contratto), nonchè in sede di esecuzione del rapporto (sotto forma di inadempimento sanzionabile con revoca dell’agevolazione)”. Il ricorso è da respingere in quanto “la Regione ha contestato, a seguito di “verifica dell’attività svolta”, finalizzata alla stipula del contratto (quindi in una fase ancora “procedimentale”), e della documentazione acquisita e nonché degli accertamenti svolti, che i 2 esercizi venivano gestiti in modo sostanzialmente unitario, senza possibilità di distinguere la clientela dell’uno rispetto a quella dell’altro. Con palese violazione del divieto imposto dalla lex specialis e con contrapposizione con la finalità sottesa nell’attribuzione di risorse pubbliche. Per l’effetto la Regione non stipulava il contratto di finanziamento e revocava la precedente ammissione al finanziamento. (…) Dalla documentazione emerge che non sussiste una “rigida separatezza” nell’esercizio delle due diverse attività, che vengono svolte in locali attigui e che sono gestite dalla medesima società. (…) Nessuna “percezione” di differenziazione delle 2 strutture e delle 2 attività si evince dal modus operandi del soggetto aspirante al finanziamento, il quale dando avvio ad una nuova attività di caffetteria, ha sostanzialmente “affiancato” le 2 iniziative, con commistione di attività finanziabile con attività non finanziabile (a causa dell’espresso divieto/causa di esclusione).” lp/AGIMEG