Slot, Tar respinge ricorso contro mancate agevolazioni Microimpresa: “Apparecchi concorrono ai fini del calcolo del cumulo degli investimenti”

“Le slot sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti di erogazione del servizio offerto e come tali concorrono ai fini del calcolo del cumulo degli investimenti”. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, ha respinto un ricorso contro Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,  per l’annullamento della deliberazione di non ammissione alle agevolazioni per la Microimpresa. La società ricorrente, nel premettere di aver presentato  istanza di accesso alle agevolazioni per avviare un’attività di “bar, caffetteria, sala giochi, con somministrazione di alimenti e bevande” e di avere a tal fine indicato nel dettaglio gli elementi richiesti, incluso il piano degli investimenti, ha impugnato il diniego adottato da Invitalia, per il quale tuttavia “il piano degli investimenti non è completo della documentazione di supporto e pertanto non è stato possibile accertare la funzionalità e la congruità degli assetti tecnico-produttivi oggetto di richiesta di finanziamento. Infatti, la documentazione relativa alle 30 slot machines usate da inserire in comodato d’uso gratuito non è idonea a verificarne la congruità anche ai fini del superamento del tetto massimo”. Per la ricorrente “i beni concessi in comodato d’uso gratuito non sarebbero da considerare ai fini del controllo dell’eventuale superamento del tetto massimo di investimento previsto dalla normativa”, ma per il Tar è corretta l’interpretazione di Invitalia per la quale  “a tale proposito si osserva che le dette slot machines costituiscono la base di una delle due attività proposte […], e sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti di erogazione del servizio offerto e come tali concorrono ai fini del calcolo del cumulo degli investimenti. Non avendo la società proponente allegato alcuna ulteriore documentazione integrativa utile alla determinazione del valore delle slot machines, il motivo ostativo […] non può dirsi superato”. lp/AGIMEG