Slot, Tar Puglia su dismissione apparecchi: “Concessionari obbligati a riduzione Nulla Osta”

E’ “inammissibile” per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, il ricorso presentato dal titolare di un bar di Soleto (LE) per l’annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la dismissione e disattivazione di tre apparecchi da divertimento e intrattenimento detenuti dal ricorrente presso il proprio esercizio commerciale. E’ quanto ha sentenziato il Tar Puglia. I concessionari sono infatti “obbligati” a procedere alla riduzione dei nulla osta di apparecchi Awp nella misura del 34,9% di quelli di cui gli stessi erano intestatari alla data del 31 dicembre 2016. “L’articolo 6-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n° 50 e il Dm Mef 25 luglio 2017 conferiscono il potere (autoritativo) di disporre la riduzione degli apparecchi da gioco lecito con vincita in denaro nella misura del 34,9 per cento solo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti delle Società concessionarie della rete telematica per la gestione del gioco lecito (art. 6-bis, commi 2° e 3° del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n° 50 – convertito dalla Legge 21 Giugno 2017 n° 96 -: ‘I concessionari della rete telematica debbono procedere entro il 31 Dicembre 2017 alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 Dicembre 2016 ed entro la data del 30 Aprile 2018 alla riduzione sino al numero di 265.000, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibile alla predetta data del 31 Dicembre 2016. Qualora alle date suindicate il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risultasse superiore a quello indicato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà procedere d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna Regione nei dodici mesi precedenti’)”. Il Tar Puglia ha quindi respinto la richiesta di accesso ai documenti amministrativi (documentazione del procedimento di dismissione slot machines) proposta ex art. 116 secondo comma c.p.a. (e rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) “ai sensi dell’art. 22 secondo comma della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm., in quanto l’istanza di accesso del 5 Marzo 2018 è stata indirizzata (unicamente) al concessionario, che pur essendo un soggetto concessionario di un pubblico servizio, non è – però – in possesso della documentazione amministrativa (inerente alla verifica dei presupposti di cui alla direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero ‘l’analisi della distribuzione territoriale effettuata su base regionale, al fine di verificare la presenza del concessionario in ciascuna regione in misura percentuale rispetto all’intero territorio nazionale; la ripartizione dell’eccedenza rilevata in misura proporzionale alla presenza del concessionario nella Regione Puglia; il numero degli apparecchi da dismettere in funzione degli apparecchi che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera’) richiesta dal ricorrente, detenuta – invece – dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. Per il Tar dunque “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione dell’A.G.O., nel mentre la proposta richiesta di accesso ai documenti amministrativi va respinta”. lp/AGIMEG