Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro sospensione funzionamento apparecchi: “Potere del Comune regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha respinto il ricorso di una sala giochi contro l’ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi da trattenimento e svago con vincita in danaro emessa dal Dirigente dello Sportello unico attività produttive del Comune di Mantova per violazione degli orari di esercizio, così come disciplinato dal Comune lombardo. Il Tar ricorda che “con ordinanza il Comune resistente ha regolamentato gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, medesimo testo unico, prevedendo, in caso di violazione, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di particolare gravità e recidiva, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a cinque giorni; a seguito di controlli effettuati nei locali gestiti dalla ricorrente, era accertato il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro in orari in cui non ne era consentito il funzionamento (in base alla ricordata ordinanza), per cui erano applicate le sanzioni pecuniarie e, vista la recidiva, anche la sanzione della sospensione dell’attività”. Per il Tar dunque “ribadito che è indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si osserva, in linea generale, che l’art. 10 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”. Dunque, la sanzione della sospensione irrogata a seguito dell’accertata e reiterata violazione (in questa sede non contestata) delle disposizioni e prescrizione relative agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro trova adeguata copertura in fonte di rango primario (TAR Piemonte n. 1607/2016 cit.) e, sotto questo profilo, non appaiono fondate le censure con cui si lamenta, in buona sostanza, la violazione del principio di legalità ex art. 1 legge n. 689/1989 e dell’art. 23 della Costituzione”. Per questo motivo il Tar respinge il ricorso. lp/AGIMEG