Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro fasce orarie spegnimento apparecchi Cinisello Balsamo (MI): “Giustificate da propensione a gioco patologico più diffusa rispetto ad altri territori”

Una propensione al gioco d’azzardo patologico più diffusa rispetto ad altre articolazioni territoriali può giustificare lo stop del funzionamento degli apparecchi in determinate fasce orarie. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi contro la “Disciplina degli orari per l’esercizio e funzionamento di apparecchi e congegni automatici da gioco disciplinati” di Cinisello Balsamo (MI). La società ricorrente gestisce una sala da gioco ove si trovano apparecchi da divertimento ed intrattenimento slot e vlt, sita nel Comune di Cinisello Balsamo, che con il provvedimento impugnato nel presente giudizio ne ha limitato l’orario di apertura, dalle ore 10,00 alle ore 22,00. “Ritiene il Collegio che il ricorso vada respinto, avendo il provvedimento impugnato legittimamente limitato l’orario di apertura dell’esercizio gestito dalla ricorrente, dalle ore 10,00 alle ore 22,00. Come infatti recentemente statuito dal Consiglio di Stato, in una fattispecie pressoché identica a quella per cui è causa, sulla base di adeguate indagini effettuate dall’ASL, il Sindaco può legittimamente ridurre gli orari di apertura delle sale giochi autorizzate in base al TULPS”. Il Tar sottolinea inoltre come “sulla base delle indagini esperite dell’A.S.L. Milano e dal Sert di Cinisello Balsamo, sono infatti emersi dati preoccupanti, con specifico riferimento alla realtà del Comune, evidenziandosi, in particolare, che il numero di accessi ai Sert, da parte degli utenti affetti da sindrome da Gap (gioco d’azzardo patologico), è aumentato (…) e ciò che dimostra “una propensione al gioco d’azzardo patologico sul territorio di Cinisello Balsamo più diffusa rispetto ad altre articolazioni territoriali su cui il Dipartimento Dipendenza dell’Asl di Milano esercita le proprie funzioni socio-assistenziali”. Osserva infine il Collegio che “l’esistenza di contesti in cui il gioco d’azzardo viene effettuato illegalmente, al di fuori dei circuiti autorizzati dallo Stato, a più riprese richiamati dalla ricorrente per dimostrare l’irragionevolezza del provvedimento impugnato, rappresenta una circostanza di mero fatto, estranea agli effetti dal medesimo prodotti, ed alla responsabilità dell’Amministrazione procedente, che ha pertanto correttamente esercitato il proprio potere. Il motivo è infondato atteso che esercitando i propri poteri il Sindaco ha in realtà adottato un’ordinanza finalizzata alla tutela della salute dei suoi cittadini, ed in particolare, al fine di scongiurare il rischio di dipendenza”. Infine, “diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il diritto di iniziativa economica dei gestori delle sale gioco non è pertanto sistematicamente prevalente sulla tutela della salute degli utenti, che è al contrario riconosciuta e salvaguardata dalle citate fonti primarie, essendo infatti entrambi detti valori, di rango costituzionale, suscettibili di bilanciamento. Nel caso di specie, il contemperamento tra la libertà di impresa e la tutela della salute pubblica ha peraltro avuto luogo nel rispetto del principio di proporzionalità, consentendosi all’operatore economico la prosecuzione della sua attività, sebbene nell’ambito di una riduzione dell’orario di apertura. In conclusione – per il Tar Lombardia – il ricorso va pertanto respinto”. lp/AGIMEG