Slot, CGE: Requisiti di solidità economica e trasparenza societaria conformi a diritto UE. Ma giudice nazionale deve valutare la proporzionalità della misura

I requisiti di solidità economica e trasparenza societaria – imposti alle concessionarie delle slot con la Stabilità 2011 –  sono compatibili con il diritto dell’Unione, purché siano giustificata da obbiettivi costituenti motivi imperativi d’interesse generale e purché impongano, per raggiungere tali obiettivi, il minor sacrificio possibile dei diritti dei concessionari. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea decidendo sul rinvio pregiudiziale rimesso dal Consiglio di Stato in seno al ricorso intentato dalla Global Starnet. Per la CGE comunque il rispetto delle due condizioni deve essere valutato dal giudice nazionale. A tal proposito, la Corte osserva che le nuove condizioni imposte ai concessionari esistenti costituiscono un ostacolo alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (articoli 49 TFUE e 56 TFUE) nella misura in cui possono limitare i ritorni sugli investimenti. Si tratta, quindi, di stabilire se dette limitazioni siano giustificate da motivi imperativi d’interesse generale e se siano proporzionate rispetto ad essa: aspetti, questi, che, come detto, il giudice nazionale dovrà verificare. Per aiutare il giudice nazionale, la Corte ha suggerito che:

– le restrizioni introdotte dalla normativa italiana potrebbero ritenersi giustificate dallo scopo di migliorare la solidità economico-finanziaria dei concessionari e di rafforzarne l’affidabilità e l’onorabilità, nonché dallo scopo di combattere la criminalità: queste finalità costituiscono motivi imperativi d’interesse generale in grado di giustificare la restrizione di libertà fondamentali come quelle di cui trattasi;

– le disposizioni nazionali in questione sembrano idonee a contribuire al conseguimento dei citati obiettivi e non paiono andare oltre quanto strettamente necessario a raggiungerli.

La Corte ha escluso , poi, che la normativa nazionale in questione comporti la violazione del principio di legittimo affidamento dei concessionari, tenuto conto del fatto che detta normativa prevede un periodo transitorio dalla sua entrata in vigore in cui i contratti esistenti possono essere integrati e visto che il principio del legittimo affidamento non comporta l’immodificabilità assoluta delle situazioni nel corso del tempo.

La Corte ha inoltre stabilito che il Consiglio di Stato, quale giurisdizione di ultima istanza, era tenuto a procedere al rinvio pregiudiziale, anche se questioni analoghe erano già state valutate dalla Corte costituzionale. lp/AGIMEG