Slot, Cassazione: “Manomettere apparecchi per evadere versamento Preu è frode informatica”

Manomettere slot per evadere il versamento del Prelievo unico erariale non è peculato, ma frode informatica. E’ quanto ha stabilito la Cassazione, che ha annullato la sentenza impugnata dal titolare di una sala giochi “limitatamente ai capi I e IV dell’imputazione e limitatamente alla quantificazione delle spese del procedimento in favore della parte civile Comune di Caltanissetta, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta” e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Per la Cassazione “la Corte di appello aveva correttamente riconosciuto la ricorrenza, nel caso di specie, del contestato reato di frode informatica” essendo stati modificati gli apparecchi di gioco “attraverso il procurato venir meno del necessario collegamento delle macchine con la rete dell’AAMS che è invece funzionale a garantire il controllo da parte dello Stato del flusso e del numero effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, al fine di verificare che il titolare della concessione versi allo Stato la percentuale dovuta a titolo di imposta PREU. Tuttavia – osserva ancora il Procuratore Generale – la Corte distrettuale non aveva riconosciuto il concorso formale del delitto di frode informatica con quello di peculato” richiamando una giurisprudenza di legittimità che il ricorrente riteneva non condivisibile. Nel dettaglio, “è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette ‘res’, avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell’ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette ‘res’ fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno”. Per la Cassazione “la fattispecie in esame integra sicuramente gli estremi della frode informatica come, peraltro, ha già ritenuto correttamente la Corte distrettuale”. lp/AGIMEG