Slot, Cassazione conferma condanna per ricettazione nulla osta: “Assenza di buona fede dell’imputato”

“E’ evidente che i due nulla osta sono serviti al ricorrente per dare una parvenza di regolarità ad un apparecchio ‘anonimo’ che poi ha installato in luogo appartato, al riparo da occhi indiscreti, e che non ha collegato alla rete telematica, impedendo così all’AAMS di venire a conoscenza dell’esistenza della macchina per potersi così trattenere tutto il ricavato”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un esercente piemontese condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino per “ricettazione di un nulla osta di distribuzione e di un nulla osta di messa in esercizio di apparecchi da divertimento e intrattenimento”. Per i supremi giudici le decisioni di primo e secondo grado sono “formalmente e sostanzialmente legittime”, dimostranti “l’assenza di buona fede” dell’imputato. La slot infatti “era stata collocata nella saletta posta al piano interrato del locale assieme a due apparecchiature videopoker – che in quanto illecite erano state sequestrate” e che al momento dei controlli “non risultava collegata alla rete AAMS come disposto dall’art. 110 comma 6 TULPS per la gestione telematica del gioco lecito”. lp/AGIMEG