Scommesse: via libera del Consiglio di Stato a nuovo regolamento. Osservazioni sulla norma sulla decadenza

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni sul decreto ministeriale recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi. Tra le perplessità di maggior rilievo, quelle sulla norma (Art. 17, comma 2) che disciplina la sospensione e la decadenza della concessione, la cui formulazione, secondo i giudici di Palazzo Spada “risulta troppo generica” soprattutto laddove si consideri che i provvedimenti di sospensione (sanzionatoria) e decadenza vanno a incidere sui diritti soggettivi, anche di natura patrimoniale, dei concessionari. Le conseguenze giuridiche per eventuali inadempimenti delle norme regolamentari da parte del concessionario non possono essere sottratte all’osservanza dei principi di carattere generale per cui vanno irrogate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, graduandole in funzione della gravità dell’inadempimento. Ne consegue la necessità di prevedere per gli inadempimenti criteri predeterminati e predeterminabili fissando quanto meno una durata massima del provvedimento di sospensione e comunque, per il provvedimento di decadenza, in ossequio al principio di tassatività, la declinazione dei casi di particolare gravità che possono dare luogo a tale rimedio estremo. In conclusione, nei termini e con le osservazioni sopra indicati, il parere è favorevole a che il regolamento prosegua il suo corso”. La necessità di un nuovo regolamento nasce dal fatto che l’attuale disciplina “risulta in parte superata”. E il Consiglio di Stato elenca quindi una serie di fattori come “l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento; l’introduzione sul mercato di nuove modalità di offerta del gioco, soprattutto a livello internazionale; l’opportunità di incentivare gli operatori economici stranieri ad investire in Italia attraverso avanzate modalità di gestione sia degli avvenimenti sia delle scommesse; l’incremento di nuove concessioni fisiche e a distanza; la necessità di condurre una incisiva lotta alla parallela attività dei bookmaker privi di concessione statale abusivi che, soprattutto in determinate aree del Paese, si pone come una preoccupante concorrenza all’attività degli scommettitori autorizzati”. Palazzo Spada “ha sottolineato in più occasioni la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio. La VIR, e in generale il monitoraggio, sono indispensabili per due ragioni: da un lato, per verificare se il nuovo provvedimento ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi, ed, in particolare, incrementato il gettito per l’erario ed il numero di investitori stranieri nonché ridotta l’area dei bookmaker sprovvisti di licenza; dall’altro, per predisporre su una base istruttoria seria e ‘quantitativamente informata’ i più efficaci interventi integrativi e correttivi”, prosegue il parere. “Come considerazione di carattere generale la Sezione rileva come, al fine conseguire gli obiettivi importanti rappresentati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli nella relazione di accompagnamento dello schema di regolamento, ampiamente condivisibili, sia indispensabile – per poter garantire anche la continuità delle entrate erariali nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza, completare nel più breve tempo possibile la procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, delle concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza. Parimenti necessaria resta dare seguito all’intesa raggiunta il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, sulla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie il gioco pubblico nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, onde assicurare i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori di età. D’altra parte, le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata devono essere recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”. Tra le varie osservazioni, il Consiglio di Stato rileva che: “Art. 3, comma 1: è opportuno sostituire la formulazione con “Le scommesse a quota fissa hanno per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati ed autorizzati da ADM”. Art. 5, comma 1: la norma prevede che l’elenco delle discipline sportive e non sportive e delle manifestazioni sia aggiornato da ADM. Si suggerisce di integrare la disposizione con la specificazione della cadenza minima dell’aggiornamento. (…) Art. 6, comma 3: tra i casi di scommessa a quota fissa non valida manca il caso in cui nessun concorrente si è classificato (presente nel testo che si va ad abrogare). Art. 12: la riduzione della posta minima di gioco rispetto a quanto previsto dalla corrispondente norma del decreto ministeriale n. 111/2006 non merita particolare giustificazione in quanto la norma primaria attribuisce una facoltà all’Amministrazione in ordine alla posta unitaria e all’importo minimo di ogni biglietto giocato, da esercitarsi a mezzo di norma secondaria di carattere generale o regolamentare tesa alla più congrua valutazione delle plurime esigenze, secondo criteri di merito e, come tali, non sindacabili. Semmai, va dato atto che la formulazione proposta, nel fissare che la posta unitaria di gioco è stabilita in cinque centesimi di euro e l’importo minimo per ogni ricevuta di partecipazione giocato non può essere inferiore ad un euro, elimina i dubbi sollevati con riferimento alla formulazione dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 111/2009. (…) Art. 17, comma 1: l’art. 1, comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 prevede che nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato “a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione eccessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull’esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione eccessiva”. Si reputa opportuno, pertanto, aggiungere alla fine del comma 1 “avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1, comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”. gr-cdn/AGIMEG