Scommesse, Tribunale Verona annulla sequestro centro Bet1128: “bando di gara in contrasto con i principi europei”. Avv. Scarano (Bet1128): “Vittoria molto importante, la prima su Verona”

Il Tribunale del Riesame di Verona ha annullato l’ordinanza di sequestro preventivo di un centro scommesse Bet1128. “Si tratta di una grande vittoria che accogliamo con molta soddisfazione – ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Vincenzo Scarano, legale di Bet1128 – visto che il sequestro va avanti dal 2014 e dopo che il gip e il tribunale del riesame hanno rigettato le nostre richieste, il successivo ricorso in Cassazione ha annullato con rinvio finché il tribunale del riesame ha accolto il nostro ricorso. Una vittoria ancora più importante in quanto è la prima su Verona”. La Cassazione, nel richiamare le recenti decisioni emesse dalla Corte di Giustizia europea, aveva rinviato al Tribunale di Verona perché procedesse a un nuovo esame in ordine alla proporzionalità della misura in oggetto, “al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore”. Per PM e GIP il ricorrente svolgeva attività di raccolta scommesse “in assenza di autorizzazione 88 TULP”, che origina “dalla scelta di non partecipare al Bando Monti del 2012 per il rilascio di nuove concessioni, ritenendo fortemente discriminatoria la disposizione dell’art 25 dello schema di Convenzione che impone l’obbligo di cessione a titolo gratuito dei beni materiali e immateriali di proprietà, che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione, alla stessa amministrazione o ad altro concessionario”. Sul punto il Tar ha rilevato come “la Corte di Giustizia ha ribadito che devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino, rendano meno allettante l’esercizio delle libertà garantite dagli art 49 e 56 TFUE (…). Il carattere non oneroso della cessione forzata contrasta con il requisito di proporzionalità. Alla luce delle linee guida tracciate dalla CGE, questo Collegio ritiene che nella fattispecie in esame vada ravvisato il carattere (indirettamente) discriminatorio del bando come risultate dello schema di convenzione (…). Il sacrificio economico risulta manifestamente sproporzionato in rapporto al prezzo del singolo diritto concessori, da ciò’ deriva l’antieconomicità della ‘virtuale’ partecipazione alle gare. Tutta la situazione influisce direttamente sulla insussistenza del humus commissi delicti”. In altre parole, “il regime concessori previsto e attuato con il bando di gara in oggetto risulta in contrasto con i principi europei afferenti il diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi. Conseguenza è la disapplicazione e il venir meno della concreta ipotizzabilità del reato contestato. Per questi motivi il Tribunale annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto”. cr/AGIMEG