Scommesse, Tribunale penale di Firenze assolve Ced BetuniQ: “Il fatto non sussiste, non riscontrato esercizio abusivo di giochi e scommesse”

Il Tribunale penale di Firenze ha assolto con formula “perché il fatto non sussiste” un Ced BetuniQ operante su territorio italiano. Secondo la difesa “non poteva giungersi a una pronuncia di colpevolezza nei confronti del proprio assistito (titolare del ced, ndr) in quanto difettava qualsivoglia elemento fattuale e legislativo dal quale poter desumere la violazione della norma contestata nel capo d’imputazione (art. 4 legge 401/89, ovvero l’esercizio abusivo di giochi e scommesse, ndr). Peraltro non poteva non tenersi conto, nella valutazione del caso specifico di importanti e recenti interventi della Corte di Giustizia Europea che aveva più volte censurato, evidenziandole, gravi criticità contenute nel sistema concessionario italiano a seguito della discriminazione subita con il Bando Monti, ad oggi rimaste irrisolte”. Il Tribunale di Firenze, all’esito della camera di consiglio, ha così accolto pienamente i rilievi difensivi dell’avv. Domenico Neto, assolvendo il titolare del Ced dal reato ascrittogli “perché il fatto non sussiste”, disponendo altresì la “restituzione delle attrezzature informatiche oggetto dei verbali di esecuzione emessi dal Gip”. La vicenda risaliva al 25 giugno 2014, quando il Gip presso il Tribunale di Firenze, sulla scorta delle informative di reato della polizia giudiziaria a seguito di appostamenti, filmati e monitoraggi di sale dedite alle scommesse online, disponeva, con apposito decreto, il sequestro preventivo di attrezzature informatiche, documenti, palinsesti, ricevute e schedine di gioco, ma ha avuto la meglio la difesa dell’Avvocato Neto in quanto, come dichiarato ad Agimeg, “i testimoni non hanno saputo dire con certezza che vi fossero nel Ced attività diverse dalla semplice stampa delle schedine di gioco, cosa assolutamente lecita, e che tutte le schedine rinvenute e sequestrate non sono state verificate”. lp/AGIMEG