Scommesse, Tar Umbria respinge ricorso contro distanziometro: “Prevalente interesse pubblico di tutela dei minori”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro il Comune di Perugia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui si è disposto “la cessazione dell’attività di raccolta scommesse in violazione del vigente Regolamento comunale sui giochi leciti” e del “Regolamento per i giochi leciti del Comune di Perugia, segnatamente dell’art. 8 (Distanze minime e contingenti degli apparecchi)”. Il Tar “premesso che il Comune di Perugia ha intimato la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili ai sensi del pertinente regolamento comunale, che vieta detta tipologia di attività a distanze inferiori di 500 metri dai luoghi sensibili (nella fattispecie sopra tutto edifici scolastici). Considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare senz’altro prevalente, allo stato, l’interesse pubblico alla preservazione dalle ludopatie i soggetti, essenzialmente minori d’età, frequentanti detti luoghi, rispetto a quello, meramente patrimoniale, vantato dal ricorrente” respinge l’istanza cautelare proposta. lp/AGIMEG