Scommesse, Tar Sicilia accoglie ricorso contro diniego licenza PS: “Rapporto di parentela con soggetto controindicato elemento non sufficiente”

“Un rapporto di parentela e un singolo incontro con soggetti controindicati” non possono determinare il rigetto dell’istanza finalizzata a ottenere il rilascio della licenza di P.S., ex art. 88 TULPS. E’ questa la motivazione del Tar Sicilia sul ricorso presentato da un titolare di un’agenzia di scommesse contro la Questura di Palermo, che aveva negato la licenza di pubblica sicurezza motivata “con riferimento alla sussistenza di seri dubbi in ordine alla reale titolarità della licenza, essendosi ipotizzata una gestione occulta o, comunque, una forte ingerenza da parte del suocero del ricorrente, ritenuto persona controindicata a causa dei suoi trascorsi giudiziari”. Il Tar evidenzia come “nella specie il rischio di una forte ingerenza da parte del suocero del ricorrente, richiedente la licenza, è stato desunto dai seguenti elementi: vicinanza delle rispettive abitazioni, ubicate in piani diversi dello stesso stabile; frequentazione con la famiglia Ciminello. Trattasi, a ben vedere, di elementi non adeguati a sorreggere sotto il profilo motivazionale il provvedimento impugnato, in quanto si riassumono essenzialmente in un rapporto di parentela (rectius di affinità) e in un singolo incontro con soggetti controindicati”. Per questi motivi “il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”. lp/AGIMEG