Scommesse, Tar Puglia: lecito negare licenza in caso di prestanome sospetti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato contro la pronuncia della Questore della Provincia di Taranto che ha respinto una richiesta per la gestione un esercizio di raccolta scommesse sportive. “I provvedimenti di polizia – si legge – quale quello oggetto del presente giudizio, costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell’Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico attraverso strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l’impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l’ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblico”. Nella specie, l’amministrazione ha, con argomentazioni scevre da profili di irragionevolezza e illogicità, acclarato il non occasionale ma anzi stretto, stabile legame fra la ricorrente e il genero (Alitini Tommaso), il quale oltre a non essere esente da mende o procedimenti penali, risulta, secondo il logico e sillogistico ragionamento seguito dalla Questura, l’effettivo preposto e interessato, con conseguente violazione anche del principio della personalità della licenza come rilevato dalla Questura e non contraddetto efficacemente dalla ricorrente. lp/AGIMEG