Scommesse, Tar Liguria accoglie ricorso di un esercizio di Ventimiglia su non ammissione delle caserme tra i luoghi sensibili, ma boccia annullamento di cessazione dell’attività: “punto di commercializzazione accettava giocate senza autorizzazione”

Un esercizio commerciale con un internet point non si può qualificare come attività svolta in termini di sala da gioco e non può essere quindi chiesta la cessazione dell’attività di punto raccolta di scommesse, e un posto di polizia di frontiera non può essere paragonato ad una caserma ed incluso tra i luoghi sensibili e quindi soggetto a distanze minime dalle sale giochi. E’ quanto chiedeva un esercizio pubblico di Ventimiglia in un ricorso presentato al Tar Liguria contro il Comune di Ventimiglia. Secondo il giudice, il ricorso è però fondato solo nel secondo punto. Per quanto riguarda infatti l’attività di sala giochi, “la prospettazione ricorrente sul punto non appare condivisibile”. “Infatti, lungi dal limitarsi a commercializzare carte prepagate, la struttura risulta aver messo a disposizione dei clienti una serie di computer su cui utilizzare le stesse carte acquistate a fini di giocate; ciò che lega in termini adeguati e sufficienti, ai fini del presente sindacato giurisdizionale, la vendita delle carte prepagate per le scommesse e l’uso dei computer appare la contestualità di luogo e la pubblicizzazione del relativo utilizzo a fini di gioco e scommessa, documentata dalle risultanze del sopralluogo effettuato dagli agenti incaricati”. Secondo il Tar, quindi, “il ricorrente esercita in via sostanziale ed effettiva l’attività di accettazione delle giocate senza autorizzazione”. Per quanto riguarda invece il secondo punto “la norma attributiva del potere che ha portato ad ampliare i luoghi sensibili alle caserme (oltretutto nell’ambito di un concetto del tutto generale e generico, oltre che sconnesso rispetto a quello di caserma – quale quello di contesto urbano) appare di elevata genericità in relazione alla propria estensione al caso di specie, tale da imporre quindi – alla luce dei predetti principi – una verifica applicativa, motivata ed istruita”. Il ricorso, per questo secondo punto, va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. lp/AGIMEG